Responsabilità erariale del dirigente per rinegoziazione antieconomica di locazioni pubbliche (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 24 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra colpa grave rilevante ex art. 1, c. 1, l. n. 20/1994, come novellato dalla l. n. 1/2026, la condotta del dirigente che, senza necessità e in assenza di formale e tempestiva disdetta del locatore, stipuli nuovi contratti di locazione per immobili già oggetto di contratti efficaci e più vantaggiosi, determinando un danno erariale per la pubblica amministrazione. La violazione manifesta delle norme di diritto applicabili sussiste quando la scelta gestionale, ampiamente discrezionale, lede in modo palese e inescusabile il principio di economicità di cui all’art. 1 l. n. 241/1990 e il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Ai fini della quantificazione del danno, il giudice contabile deve limitare la liquidazione alla prima scadenza utile successiva alla rinegoziazione, allorché sia probabile che il locatore avrebbe comunque esercitato la facoltà di disdetta; al danno così accertato si applica il potere riduttivo obbligatorio del 30% ex art. 1, c. 1-bis e 1-octies, l. n. 20/1994.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il dirigente dell’Università, contestandogli un danno erariale di euro 61.102,20 per la cattiva gestione di contratti di locazione di immobili adibiti a residenze per l’Ateneo. Secondo l’accusa, il dirigente aveva avviato procedure di evidenza pubblica per poi stipulare nuovi contratti di locazione per immobili già locati, con clausola di rinnovo tacito, a canoni superiori rispetto a quelli in essere. In particolare, erano stati stipulati nuovi contratti nel 2019 per le unità immobiliari pp.mm. 3, 4 e 5, nonché per le pp.mm. 6 e 10, tutti ubicati in un prestigioso palazzo nel centro storico.
La difesa eccepiva la nullità della citazione, la violazione del principio del contraddittorio e, nel merito, l’assenza di colpa grave, sostenendo che la rinegoziazione aveva garantito un risparmio di spesa e la continuità del servizio di residenzialità. Veniva richiesta, in via istruttoria, una CTU contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respingeva le eccezioni preliminari, rilevando che la citazione era chiara e aveva correttamente delineato il thema decidendum, e considerava la CTU superflua ai fini del decidere. Nel merito, la Corte ha esaminato partitamente i contratti di locazione, verificando la perdurante efficacia dei rapporti negoziali pregressi al momento della stipula dei nuovi contratti. Per le pp.mm. 3, 4 e 5, il contratto del 2003 prevedeva un rinnovo triennale automatico in mancanza di disdetta da comunicarsi sei mesi prima della scadenza. Non essendo stata presentata alcuna disdetta, il contratto si era rinnovato fino al 31/05/2021, rendendo ingiustificata la stipula di un nuovo contratto a canone maggiorato. Per le pp.mm. 10 e 6, i contratti del 2011 e del 2015 prevedevano rinnovi automatici obbligatori per il locatore, con scadenze rispettivamente al 30/06/2023 e al 30/11/2023, rendendo parimenti irragionevole la risoluzione consensuale anticipata e la stipula di un contratto unitario più oneroso.
La Corte ha quindi accertato l’antigiuridicità del comportamento del dirigente, configurando una violazione manifesta del principio di economicità e di buon andamento, ai sensi della novella di cui alla l. n. 1/2026. In punto di colpa grave, il Collegio ha applicato la nuova definizione normativa, ritenendo la condotta inescusabile e grave, giacché il dirigente avrebbe potuto e dovuto proseguire i rapporti negoziali in essere, senza correre alcun rischio di perdita degli immobili. La quantificazione del danno è stata limitata alla prima scadenza contrattuale utile, non potendosi estendere fino al 2024 come richiesto dalla Procura, in quanto era probabile che il locatore avrebbe comunque esercitato la disdetta. Il danno complessivo è stato determinato in euro 32.315,29, e su di esso è stato applicato il potere riduttivo obbligatorio del 30%, ex art. 1, c. 1-bis e 1-octies, l. n. 20/1994, portando la condanna a euro 9.694,59. Il Collegio ha infine escluso l’applicazione della misura interdittiva, non ricorrendo i presupposti della gravità previsti dalla legge.
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Nota della Redazione
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