Legittimo il raffreddamento della perequazione sulle pensioni più elevate (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 163 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il raffreddamento della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a quattro volte il minimo INPS, attuato con riduzione progressiva delle percentuali di rivalutazione al crescere dell’importo e limitato a una sola annualità, è compatibile con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. La discrezionalità del legislatore in materia non è illimitata, ma va esercitata secondo un vincolo di ragionevolezza che impone una differenziazione dei trattamenti in base alla loro consistenza finanziaria. Le pensioni più elevate presentano margini maggiori di resistenza all’erosione inflattiva, sicché la riduzione graduale e proporzionata non paralizza il meccanismo perequativo né viola il principio di adeguatezza. Non sussiste un diritto quesito alla integrale rivalutazione, né la misura integra una discriminazione fondata sull’età, poiché la scelta legislativa si basa sulla consistenza obiettiva dei trattamenti e non sul dato anagrafico.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti pensionati con trattamento a carico dell’INPS di importo superiore a quattro volte il minimo, hanno impugnato gli effetti dell’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022, che per il 2023 ha disposto una riduzione progressiva della rivalutazione automatica delle pensioni più elevate. Hanno chiesto l’accertamento del diritto all’integrale perequazione e la condanna al reintegro delle somme decurtate.
La difesa ha prospettato la non manifesta infondatezza di plurime questioni di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., nonché del principio eurounitario di non discriminazione fondata sull’età. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto, richiamando la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025. I ricorrenti hanno poi chiesto la sospensione del giudizio in attesa di ulteriori pronunce.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico affronta direttamente il merito, esclusa ogni questione preliminare. Richiamando il costante insegnamento costituzionale, osserva che il principio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. non impone la rivalutazione annuale di tutti i trattamenti, né la mancata perequazione per un solo anno incide di per sé sull’adeguatezza della pensione.
La discrezionalità legislativa resta tuttavia soggetta a un vincolo di ragionevolezza, connesso al progetto di eguaglianza sostanziale dell’art. 3, secondo comma, Cost. La verifica impone una considerazione differenziata dei trattamenti in base al loro importo, poiché le pensioni più elevate sopportano meglio l’erosione inflattiva. Nel nostro ordinamento non esiste un diritto quesito alla integrale rivalutazione.
Il raffronto con la giurisprudenza costituzionale conforta la legittimità della disciplina. La sentenza n. 70 del 2015 censurò una limitazione indistinta, la n. 250 del 2017 e la n. 234 del 2020 ritennero ammissibili interventi proporzionati. La norma in esame opera con indici graduali e proporzionati, con quote del 37 e 32 per cento per le fasce più alte, ridotte ma non meramente simboliche. Solo il blocco integrale o la reiterazione protratta nel tempo determinerebbero tensioni con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Quanto alla natura tributaria dell’intervento, la Corte costituzionale ha già escluso che le misure di blocco abbiano tale natura e il prelievo si sottrae al principio di universalità dell’imposizione, trovando giustificazione nei principi solidaristici dell’art. 2 Cost.. Del pari infondata è l’eccepita discriminazione fondata sull’età, poiché la scelta legislativa si fonda sulla consistenza obiettiva dei trattamenti e non sul dato anagrafico.
La Corte costituzionale n. 19/2025 ha confermato la legittimità della disciplina, chiarendo che la riduzione progressiva, limitata a un periodo definito, trova ragione nella maggiore resistenza delle pensioni elevate e salvaguarda integralmente quelle di più modesta entità. Il giudice respinge infine l’istanza di sospensione, perché le ulteriori questioni risultano comprese nell’ambito già rimesso alla Consulta.
Nota della Redazione
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