Inammissibile il conto giudiziale con incassi POS come versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 143 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione, previsto dal modello 21 del d.P.R. n. 194/1996, deve rappresentare in modo completo e verificabile le operazioni di carico e di scarico. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” costituisce un errore concettuale e non una mera imprecisione formale, poiché rende impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Ne consegue la carenza di un elemento essenziale e l’inammissibilità del conto, che non può essere qualificato come conto giudiziale né incardinare il relativo giudizio. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione, né il giudice può supplire alle omissioni del contabile con ricostruzioni esterne.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2021, per la gestione di riscossioni interne speciali. Il magistrato relatore, con relazione del 15 ottobre 2025, ha sollevato rilievi di irregolarità, rilevando che il conto era stato redatto in difformità dal modello 21 del d.P.R. n. 194/1996 e risultava carente dei requisiti minimi essenziali, in particolare per l’omessa indicazione dei versamenti.
Costituitosi in giudizio, l’agente contabile ha sostenuto il carattere meramente formale dei rilievi, osservando che una quota rilevante delle entrate era stata riscossa tramite pagamenti elettronici POS, somme mai entrate nella sua disponibilità materiale ma accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente. Ha quindi escluso la configurabilità del maneggio di denaro pubblico e della responsabilità contabile, invocando l’assenza di ammanchi e di danno erariale. All’udienza del 14 aprile 2026 il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione normativa tra i modelli di conto previsti dal d.P.R. n. 194/1996. Per l’economo è previsto il modello 23, per l’agente della riscossione il modello 21, che deve indicare gli estremi della riscossione con specifica annotazione dei versamenti in tesoreria, il numero di quietanza e il relativo importo. Il conto deve pertanto offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione.
I pilastri di tale rappresentazione sono le operazioni di carico e di scarico. Il carico costituisce l’ammontare delle somme riscosse, che genera il debito dell’agente verso l’ente; lo scarico è l’ammontare delle somme riversate in tesoreria, che estingue, totalmente o parzialmente, quel debito. Ogni movimento in entrata deve corrispondere a un movimento in uscita, e i versamenti non possono confondersi con le riscossioni, trattandosi di colonne distinte e imprescindibili.
Il Collegio affronta preliminarmente la questione dell’inclusione degli incassi tramite POS nel conto. Aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, osserva che l’espressione “maneggio di denaro” va intesa nel senso più ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite altri soggetti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto.
Ciò chiarito, il conto in esame risulta non correttamente strutturato, poiché privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti indebitamente dall’inclusione degli incassi POS. L’indicazione delle riscossioni POS nella colonna “versamento in tesoreria” del modello 21 costituisce un errore concettuale che determina la carenza di un elemento essenziale e l’inammissibilità del conto, rendendo impossibile la verifica dello scarico e l’accertamento dell’adempimento dell’obbligo restitutorio.
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui il conto redatto su modello irrituale, ma contenente comunque gli elementi richiesti, può essere qualificato conto giudiziale. Nella specie, al contrario, la mancanza dell’elemento che documenta il trasferimento dei fondi impedisce la qualifica dell’atto come conto giudiziale. L’ordine di integrazione documentale può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato: il conto incompleto non consente l’instaurazione valida del giudizio. Il Collegio dichiara pertanto il giudizio inammissibile e nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.