Indennità di buonuscita dei dipendenti regionali: difetto di giurisdizione del giudice contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 295 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la riliquidazione dell’indennità di buonuscita spettante al dipendente della Regione è attratta alla giurisdizione del giudice ordinario e non rientra nella potestas iudicandi del giudice contabile delle pensioni, che deve dichiararne l’inammissibilità ai sensi dell’art. 17 c.g.c., indicando il giudice munito di giurisdizione anche ai fini dell’eventuale riassunzione. La domanda di risarcimento del danno da ritardo nell’erogazione del trattamento pensionistico è infondata quando difettano la prova dei fatti costitutivi e quella del pregiudizio patito, anche in ragione dell’onus probandi gravante sul richiedente. La compensazione integrale delle spese di giustizia è giustificata dalla natura di pronuncia di rito della declaratoria di inammissibilità e dalla parziale novità delle questioni trattate.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente pubblico collocato a riposo, ha adito la Corte dei conti chiedendo di dichiarare il proprio diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con computo del periodo di servizio militare regolarmente riscattato dietro pagamento del corrispondente contributo. Ha inoltre domandato di accertare la responsabilità del Fondo Pensioni Sicilia per il ritardo nell’erogazione del trattamento pensionistico e il conseguente diritto al risarcimento del danno patrimoniale.
Il Fondo convenuto ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sulla domanda relativa all’indennità di buonuscita e, in subordine, l’infondatezza nel merito, avendo documentato la sequenza procedimentale seguita per l’erogazione del trattamento di quiescenza.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha qualificato come inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda diretta alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita. La controversia è attratta alla cognitio del giudice ordinario, espressamente indicato quale plesso munito di potestas iudicandi ai sensi dell’art. 17 c.g.c., anche ai fini dell’eventuale riassunzione o prosecuzione del giudizio.
Il giudice richiama in proposito l’orientamento delle Sezioni Unite n. 11849 del 2016 e le SS.UU. nn. 25039/2013 e 10455/2008, oltre a una pronuncia della Sezione giurisdizionale per la Calabria, cui opera rinvio ex art. 17. Il riparto di giurisdizione non ammette, sul punto, margini di diversa lettura.
Quanto alle residue pretese di natura pensionistica, o a queste connesse come il dedotto danno da ritardo, la Corte le ha dichiarate infondate per difetto di prova, sia in relazione ai fatti costitutivi della domanda, neppure genericamente allegati, sia in relazione alla consistenza del pregiudizio. Il richiamo è al costante indirizzo del giudice amministrativo in tema di onere probatorio: TAR Lazio, Roma, sent. 8228/2017, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 418/2017 e Cons. Stato, sez. V, n. 1271 del 2011.
Nel merito, il Fondo ha dimostrato che il trattamento pensionistico diretto è stato conferito in via provvisoria con un decreto del 2016 e in via definitiva con decreto del 2019, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 4, L.R. n. 9/2015. La formazione del primo provvedimento risulta sostanzialmente rispettosa del termine di 60 giorni previsto dalla fonte regolamentare applicabile ratione temporis; il secondo ha confermato l’importo senza variazioni quantitative. Il ricorrente non ha coltivato atti di diffida, circostanza rilevante ai fini dell’art. 1227 c.c. per escludere la fondatezza della domanda.
Il decreto di riconoscimento del trattamento pensionistico dà inoltre conto della valorizzazione del servizio militare ai fini pensionistici, il che rende la domanda immeritevole di accoglimento anche per tale ragione. Le spese di giustizia sono integralmente compensate, considerata la natura di pronuncia di rito della declaratoria di inammissibilità ex art. 31 c.g.c., la parziale novità delle questioni e l’impossibilità di accreditare che il ricorrente conoscesse il decreto in epoca anteriore alla produzione in giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.