Rito abbreviato contabile e spese di giudizio per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 276 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, l’effettivo pagamento della somma dovuta, accertato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., perfeziona il rito abbreviato e determina la definizione della causa con procedura speciale. Ne consegue la cancellazione della causa dal ruolo, per venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del merito. Alla pronuncia di cancellazione segue, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio, sia della fase abbreviata sia del merito, liquidate con separata notula.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio un ricercatore confermato presso un’università statale, per sentirlo condannare al pagamento in favore dell’ente della somma di € 114.766,27, per avere esercitato attività libero-professionale non autorizzata.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto ha contestato la pretesa e ha chiesto l’ammissione al rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c. Con decreto n. 9/2023, la Sezione ha accertato il perfezionamento della procedura speciale, avvenuto mediante versamento della somma determinata con il precedente decreto n. 5/2023, dichiarando chiuso il rito abbreviato e rinviando alla definizione del merito per le sole spese processuali.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’accertato, effettivo pagamento di quanto dovuto. Tale adempimento esaurisce la pretesa creditoria e integra la definizione della causa con la procedura speciale prescelta.
Da ciò deriva, sul piano processuale, la cancellazione della causa dal ruolo: non residua alcun interesse alla prosecuzione del giudizio di merito, perché la controversia è già definita nei suoi profili sostanziali.
La Corte precisa che alla pronuncia di cancellazione deve comunque conseguire la condanna del convenuto alle spese di giudizio. Il fondamento è individuato nel principio della soccombenza virtuale: pur non essendovi una decisione di merito, la definizione in favore della parte pubblica attraverso il pagamento rende il convenuto soccombente ai fini del regolamento delle spese.
Le spese sono liquidate con separata notula e riguardano tanto la fase abbreviata quanto il merito, come precisato nel dispositivo. La decisione è assunta in composizione collegiale, all’esito della camera di consiglio.
Nota della Redazione
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