Quota 100 e divieto di cumulo: recupero limitato alla effettiva concomitanza (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 33 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra pensione anticipata “quota 100” e redditi da lavoro dipendente, posto dall’art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, opera esclusivamente per il periodo di effettiva concomitanza tra trattamento pensionistico e attività lavorativa. La lettura che rende indebito l’intero trattamento dell’anno in cui il pensionato ha svolto attività subordinata, a prescindere dalla durata del rapporto, è priva di fondamento normativo ed eccedente la previsione di incumulabilità. Il riferimento alla base annua contenuto nella disposizione riguarda il solo lavoro autonomo occasionale, unica fattispecie che richiede un criterio temporale per verificare il limite di 5.000 euro lordi annui. Il pensionato non può invocare un legittimo affidamento in presenza di un divieto espressamente stabilito dalla legge. La questione di legittimità costituzionale prospettata sulla disparità tra lavoro autonomo occasionale e lavoro intermittente è manifestamente infondata.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione liquidata in applicazione dell’art. 14 del D.L. n. 4/2019 (c.d. quota 100), ha impugnato il provvedimento di riliquidazione con cui l’INPS, rilevato lo svolgimento di attività di lavoro subordinato dal 21 marzo al 30 giugno 2023, ha sospeso l’erogazione delle mensilità di novembre e dicembre 2023 e quantificato un indebito di euro 17.106,00 per ratei percepiti nel periodo gennaio-ottobre 2023.

Il pensionato ha dedotto la natura occasionale della prestazione, l’esiguità del compenso percepito (euro 518) e la propria buona fede, chiedendo in via principale la disapplicazione della norma e, in via incidentale, la rimessione alla Corte costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. L’INPS ha resistito richiamando la Corte cost. n. 234/2022. La Corte ha dapprima concesso la sospensione del recupero con l’ordinanza n. 2/2024, non reclamata, e ha poi deciso il merito.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha respinto l’istanza istruttoria, ritenendo non controversa l’entità del reddito annuo complessivamente percepito. Ha poi dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità: la Corte cost. n. 234/2022 ha già escluso l’omogeneità tra lavoro autonomo occasionale e lavoro intermittente, valorizzando l’assenza di eterodirezione e l’obbligo contributivo che accompagna il solo rapporto subordinato. La Consulta ha inoltre sottolineato l’eccezionalità della misura pensionistica, volta a garantire l’effettiva uscita dal mercato del lavoro, con la conseguenza che la percezione di redditi da lavoro, qualunque ne sia l’entità, contraddice il presupposto del beneficio.

Nel merito, la Corte ha qualificato il rapporto alla stregua di lavoro subordinato intermittente, sul rilievo che i contributi previdenziali sono stati versati e che il dato è pacifico. Ha quindi escluso la buona fede, richiamando il principio ignorantia legis non excusat: nessun affidamento è configurabile di fronte a un’incumulabilità stabilita dalla legge.

Il nucleo argomentativo riguarda l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019. Il criterio della base annua, secondo la Corte, non si riferisce ai redditi da lavoro dipendente o autonomo continuativo, ma unicamente al lavoro autonomo occasionale, il solo che necessiti di un riferimento temporale per verificare il limite dei 5.000 euro. Il richiamo è alla condivisibile giurisprudenza contabile della Sez. Giur. Toscana, sent. n. 263/2023.

Da qui la conclusione: quando l’attività subordinata ha durata inferiore all’anno, l’incumulabilità si applica al solo periodo di concomitanza e non può estendersi all’intero anno. L’interpretazione dell’INPS, che rende indebito tutto il trattamento annuale, è pertanto eccedente rispetto alla previsione normativa. Il ricorso è accolto parzialmente, con riconoscimento del diritto alla restituzione delle somme trattenute in eccesso rispetto ai ratei relativi al periodo 21 marzo-30 giugno 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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