Rinuncia improduttiva ma ricorso improcedibile per carenza di interesse (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 461 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la rinuncia agli atti che non sia accettata dalle amministrazioni resistenti non costituite è improduttiva di effetti ai sensi dell’art. 110 c.g.c. Essa, tuttavia, è idonea a esprimere il venir meno dell’interesse ad agire del ricorrente. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con pronuncia in rito e nessuna statuizione sulle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un trattamento vitalizio, ha adito la Corte dei conti per ottenere la rideterminazione della quota di pensione maturata dopo l’1.1.2012, la c.d. quota C. La domanda mirava a un ricalcolo sulla base del montante contributivo accumulato alla data del congedo, maggiorato di quanto accantonato durante il periodo di ausiliaria. Il ricorso è stato depositato il 16.11.2022.
Nel corso del giudizio, in data 24.6.2024, il ricorrente ha rinunciato agli atti della causa. All’udienza nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha affrontato in via preliminare e assorbente la rinuncia agli atti trasmessa dal ricorrente. Ha rilevato che tale rinuncia, ai sensi dell’art. 110 c.g.c., resta improduttiva di effetti poiché non è stata accettata dalle amministrazioni resistenti, non ritualmente evocate e dunque non costituite in giudizio.
La Corte ha però argomentato che l’atto di rinuncia, pur inefficace sul piano processuale, è comunque idoneo a esprimere il venir meno dell’interesse ad agire in capo al ricorrente. Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione si colloca sul piano squisitamente processuale. Il Giudice non entra nel merito della pretesa pensionistica, né esamina il metodo di calcolo della quota contributiva. La pronuncia definisce il giudizio in rito, con assorbimento di ogni altra questione.
Quanto alle spese, la Corte ha stabilito che nulla è dovuto, trattandosi di pronuncia in rito. La sentenza è stata adottata all’esito della camera di consiglio del 4 settembre 2024 e depositata in Segreteria l’11.09.2024.
Nota della Redazione
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