Polizia penitenziaria, aliquota art. 54 dal 2022 non retroattiva (Corte dei Conti Sez. I App. n. 213 del 12.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento per ogni anno utile. La disposizione opera però senza efficacia retroattiva: la riliquidazione è limitata ai ratei maturati dal 1 gennaio 2022. Per i trattamenti già liquidati alla data del 31.12.2021 resta fermo il criterio che, in ragione dell’ordinamento civile del Corpo di Polizia penitenziaria, esclude l’applicazione diretta dell’art. 54 del T.U. sulle pensioni militari. Gli incrementi stipendiali non goduti per effetto del blocco retributivo del quinquennio 2011-2015 non entrano nella base pensionabile, non essendo mai confluiti nella retribuzione percepita né nella contribuzione previdenziale.
Il Fatto
Un ex Assistente capo della Polizia Penitenziaria, in quiescenza dal 24 febbraio 2018 con un’anzianità di servizio, al 31 dicembre 1995, di diciassette anni e cinque mesi, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico, calcolato con il sistema misto, mediante applicazione dell’aliquota di rendimento dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Ha inoltre domandato la riliquidazione con gli incrementi stipendiali automatici maturati dal 2011 al 2014 e non percepiti per effetto dei blocchi retributivi.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ha rigettato entrambe le domande, richiamando propri precedenti e i principi affermati dalla Corte costituzionale, e ha condannato il pensionato alle spese legali in favore dell’Inps. Il pensionato ha proposto appello, invocando la sopravvenuta disciplina della legge di bilancio 2022 e la declaratoria di illegittimità costituzionale del 2015 sulla proroga del blocco della contrattazione collettiva.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio ne rileva la parziale fondatezza. Il giudice di prime cure ha correttamente escluso l’applicazione diretta dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale della Polizia penitenziaria, Forza di polizia ad ordinamento civile ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 395/1990, senza che assuma rilievo il diverso ordinamento storico del Corpo. Il trattamento va liquidato con la normativa vigente al momento in cui matura il diritto alla prestazione.
La Corte precisa però che tale conclusione vale solo per le prestazioni maturate al 31.12.2021. L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 ha previsto espressamente l’estensione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile alle Forze di polizia ad ordinamento civile con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995. La norma ha valore solo per il futuro, come confermato dalla Corte costituzionale n. 33 del 2023, che ne ha affermato l’applicazione non retroattiva con riliquidazione dal rateo di gennaio 2022.
All’appellante, che vanta l’anzianità richiesta, va quindi riliquidato il trattamento dal 1 gennaio 2022, con corresponsione di arretrati e della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, terzo comma, del c.g.c..
Sul secondo motivo la Corte ne rileva l’infondatezza. Il tenore letterale dell’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78/2010, esteso agli anni 2014 e 2015, esclude che gli incrementi maturati durante il blocco possano essere valorizzati a fini pensionistici, perché mai entrati nella base retributiva e contributiva. L’orientamento è granitico e confortato dalle pronunce della Corte costituzionale n. 200/2018, n. 167/2020 e n. 92/2021, che hanno qualificato le ricadute sul trattamento di quiescenza come fisiologico effetto del fluire del tempo.
La domanda relativa agli scaglioni dell’anno 2015 è poi inammissibile, perché introdotta solo in appello e quindi domanda nuova. Il richiamo alla Corte costituzionale n. 178/2015 è inconferente, avendo quella pronuncia rimesso al legislatore il ripristino della contrattazione. L’accoglimento parziale del primo motivo e l’intervento normativo sopravvenuto giustificano infine la compensazione delle spese di difesa per entrambi i gradi.
Nota della Redazione
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