Rito appalti, decadenza dall’impugnazione in appello e difetto di legittimazione dell’URC (C.G.A.R.S. n. 511 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale in materia di appalti pubblici il giudice d’appello può e deve rilevare d’ufficio la tardività del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado, non formandosi alcun giudicato implicito sui presupposti e sulle condizioni dell’azione. La decadenza dall’impugnazione opera allo spirare del termine perentorio e la sua esclusione richiede la rigorosa dimostrazione di una causa oggettiva e non imputabile che abbia reso impossibile la tempestiva proposizione del ricorso. Nel contenzioso sugli atti di gara l’Ufficio regionale di committenza, quale struttura servente della singola stazione appaltante, difetta di legittimazione passiva, poiché la responsabilità degli atti ricade sull’amministrazione appaltante.

Il Fatto

La società ricorrente, terza classificata in una procedura aperta per l’affidamento di un servizio di igiene urbana suddiviso in lotti, impugnava davanti al TAR Sicilia l’aggiudicazione disposta in favore di altra concorrente, deducendo plurimi profili di illegittimità e proponendo successivamente due ricorsi per motivi aggiunti. Una seconda operatrice economica impugnava a sua volta la medesima aggiudicazione, formulando ricorso incidentale.

Con la sentenza appellata il Tribunale, riuniti i ricorsi, rigettava in parte le domande e ne dichiarava in parte l’improcedibilità, accogliendo le eccezioni circa la decadenza dall’impugnazione del terzo motivo. Avverso tale pronuncia proponeva appello la società terza classificata, riproponendo le censure veicolate in primo grado con i motivi aggiunti e quelle relative a un’amministratrice di fatto della seconda classificata. La Regione revocava in dubbio la propria legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame delle questioni preliminari, in ossequio all’art. 76, comma 4, c.p.a. e all’art. 276, comma 2, cod. proc. civ. Accoglie l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato e dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione, dell’Urega e dell’Ufficio regionale di committenza. L’art. 9, comma 6, l.r. n. 12 del 2011 attribuisce all’URC le funzioni già dell’UREGA, ma questi resta una struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico, mera struttura servente della stazione appaltante, con conseguente riferibilità ultima degli atti all’amministrazione appaltante.

Quanto al profilo temporale, l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti, notificati oltre il termine, è accolta. La Corte ricorda che, dopo il codice del processo amministrativo, Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2018 consente al giudice d’appello di rilevare ex officio i presupposti dell’azione, senza che l’inerzia delle parti degradi il potere officioso. Le allegazioni dell’appellante sulla cattiva pubblicazione degli atti non sono suffragate da prova idonea; la contraria attestazione dell’ufficio non è stata contestata con querela di falso, e le richieste di chiarimenti sono inidonee a dimostrare l’impossibilità oggettiva.

Il Collegio ribadisce che spetta alla parte decaduta dimostrare l’esistenza di una causa oggettiva e non imputabile che abbia reso impossibile la proposizione tempestiva dell’impugnazione. Richiama la giurisprudenza costituzionale sulla funzione del termine e, in particolare, sulla congruità del termine ridotto del rito appalti, funzionale alla rapida definizione del giudizio nel settore delle opere pubbliche.

Ne consegue la dichiarazione di irricevibilità del primo ricorso per motivi aggiunti, per violazione dell’art. 120, comma 2, c.p.a., e, in via derivata, l’inammissibilità parziale dell’appello nella parte in cui ripropone le doglianze ivi veicolate; le restanti censure sono dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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