Esclusione dalla gara pregiudiziale all’impugnazione dell’aggiudicazione (C.G.A.R.S. n. 510 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio unitario che, ai sensi dell’art. 120, comma 7, cod. proc. amm., cumuli l’impugnazione dell’esclusione dalla gara e quella dell’aggiudicazione, il giudice deve muovere dallo scrutinio dell’atto di estromissione. Il rigetto del ricorso avverso l’esclusione priva ex tunc il concorrente della legittimazione e dell’interesse a contestare l’aggiudicazione, poiché la reiezione accerta che egli non ha ab origine partecipato secundum jus alla procedura. La partecipazione alla gara rileva come presupposto normativo, non meramente fattuale, dell’istanza di giustizia. Ne deriva l’inammissibilità delle censure sull’esito della selezione. Il bando-tipo ANAC opera quale atto presupposto del disciplinare che lo riproduca; l’omessa impugnazione del primo rende inutiliter data la pronuncia caducatoria del secondo.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava a una gara indetta da una società di regolazione rifiuti per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani di un lotto comprendente cinque Comuni siciliani. Con provvedimento dell’aprile 2025 il competente Dipartimento regionale ne disponeva l’esclusione, rilevando l’omessa produzione nella busta dell’offerta economica della stima dei costi delle migliorie proposte con valorizzazione dei prezzi unitari.
La società impugnava l’estromissione con ricorso introduttivo e, successivamente, con motivi aggiunti impugnava l’aggiudicazione intervenuta in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, contestando plurimi profili di illegittimità dell’ammissione. Il TAR Sicilia respingeva i motivi aggiunti e dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. La società appellava, riproponendo anche i motivi di prime cure non esaminati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai motivi riproposti sull’esclusione, per la loro pregiudizialità rispetto alle censure sull’aggiudicazione. Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. IV, n. 26 del 2022 e le pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2014 e n. 22 del 2021, osserva che le condizioni dell’azione devono sussistere al momento del radicamento della lite e persistere per tutta la sua durata. Se il concorrente risulta definitivamente escluso a seguito del rigetto dell’impugnazione dell’estromissione, ne viene meno ex tunc la legittimazione e l’interesse a ricorrere.
Il Collegio respinge il motivo sull’incompetenza della commissione giudicatrice. La prescrizione del disciplinare che le attribuisce la competenza sull’esclusione conseguente all’esame dell’offerta tecnica è conforme al bando-tipo ANAC n. 1/2023. Il bando-tipo costituisce atto presupposto del disciplinare che lo riproduca: sul piano processuale ne deriva l’onere di impugnare anche il livello di regolazione superiore, altrimenti la pronuncia è inutiliter data.
Parimenti infondato è il motivo sulla pretesa contraddittorietà tra bando e disciplinare. Il richiamo alle cause di esclusione di fonte statale concerne le sole clausole del bando relative ad adempimenti formali e non si estende alle prescrizioni sui requisiti sostanziali di partecipazione. La mancata produzione del documento, distinto dal PEFA e con contenuti essenziali, imponeva l’esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio, come confermato dalla giurisprudenza euro-unitaria richiamata.
Una volta rigettata la domanda caducatoria dell’esclusione, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare priva di interesse la domanda sull’aggiudicazione. Ne segue l’inammissibilità dell’appello nella parte relativa a tale statuizione. L’appello è quindi rigettato quanto al primo motivo e dichiarato inammissibile per il resto, con conferma della sentenza impugnata per diversa motivazione.
Nota della Redazione
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