Legittimazione all’impugnazione dell’ordine di demolizione solo per il destinatario (TAR Lazio n. 9489 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo impugnatorio, la legittimazione attiva e l’interesse al ricorso costituiscono condizioni dell’azione che richiedono la titolarità di una posizione qualificata e differenziata, correlata a un bene della vita inciso dall’esercizio del potere. È inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso proposto avverso un’ordinanza di demolizione da chi non ne è destinatario e non sia titolare di alcun diritto reale sul manufatto, vantandone soltanto la disponibilità materiale in qualità di erede. Tale relazione con il bene può al più fondare un intervento ad adiuvandum nel giudizio promosso dal destinatario dell’ordine, non già un’autonoma impugnazione.
Il Fatto
La controversia riguarda l’ordinanza di demolizione e ripristino adottata dal Comune nei confronti di un manufatto realizzato su area demaniale, in origine quale capanno da pesca, e del quale la ricorrente, coerede del precedente concessionario, affermava di avere la disponibilità materiale, avendo nel tempo provveduto al pagamento dell’IMU e risultando intestataria del contratto di fornitura elettrica. Il provvedimento era stato notificato alla società concessionaria dell’area, al suo presidente e alla sorella della ricorrente, quale attuale concessionaria dell’immobile, la quale aveva anche assunto l’impegno a ottemperare all’ordine demolitorio. Avverso l’ordinanza e la successiva nota comunale, la ricorrente proponeva ricorso deducendo plurimi vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare la classificazione dell’area e la mancata considerazione dell’istanza di condono ancora pendente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato, dando atto alle parti dell’eventuale profilo di inammissibilità, che il ricorso era stato proposto da soggetto non destinatario dell’ingiunzione demolitoria. Ha quindi richiamato i principi in tema di condizioni dell’azione, per i quali la legittimazione a ricorrere postula l’esistenza di una posizione di interesse legittimo che presuppone un rapporto diretto e immediato tra l’esercizio del potere amministrativo e il soggetto che ne impugna gli esiti, nel senso che il provvedimento deve avere prodotto effetti diretti nella sua sfera giuridica.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il Tribunale ha osservato che la ricorrente non era destinataria dell’ordinanza, che non imponeva alcun obbligo a suo carico, né risultava titolare di alcun diritto reale sul capanno, del quale vantava la mera disponibilità materiale in qualità di erede, peraltro non confortata da una formale assegnazione da parte della società concessionaria, effettuata in favore della sola sorella. Tale relazione con il bene — ha precisato il Collegio — avrebbe potuto al più legittimare un intervento ad adiuvandum nel giudizio promosso dal destinatario dell’ordine, essendo configurabile solo un interesse mediato, riflesso e indiretto all’annullamento.
Quanto alla possibilità di annoverare tra i soggetti legittimati anche il detentore o l’utilizzatore dell’immobile, il Tribunale ha chiarito che la prevalente giurisprudenza riferisce le norme del testo unico dell’edilizia al responsabile dell’abuso oltre che al proprietario, comprendendo chi abbia la disponibilità del bene e possa assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato; tale principio, tuttavia, non vale a radicare la legittimazione processuale di chi, come la ricorrente, non sia destinatario del provvedimento e non abbia instaurato alcun rapporto diretto con l’amministrazione emanante. Né può riconoscersi un interesse a dolersi della mancata estensione dell’ordine alla propria persona, trattandosi di provvedimento che incide negativamente nella sfera giuridica del suo destinatario.
La declaratoria di inammissibilità è stata estesa anche alla nota comunale impugnata, avente contenuto accessorio rispetto all’ordinanza di demolizione e priva di effetti diretti nella sfera giuridica della ricorrente, alla quale era stata indirizzata solo per conoscenza. In ragione della mancata costituzione delle parti intimate, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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