Offerta in service e consumabili non quotati: legittimo il soccorso istruttorio (C.G.A.R.S. n. 512 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di forniture in service, ove la lex specialis imponga un’offerta comprensiva di tutti i prodotti, materiali di consumo e accessori necessari alla corretta esecuzione della prestazione, l’omessa indicazione di un singolo consumabile accessorio nella offerta economica non integra una causa di esclusione. La mancata specificazione del costo dei materiali di consumo non può assurgere a clausola di esclusione, non trovando corrispondenza in una omologa previsione di rango primario. Qualora la relazione tecnica risulti ambigua o non meglio precisata, la stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio, strumento deputato a chiarire il contenuto e la volontà effettiva dell’offerta tecnica ed economica. Le censure che investono il merito del punteggio attribuito dalla commissione sono inammissibili quando sollecitano un sindacato sostitutorio del giudice, essendo le valutazioni tecniche sindacabili nei soli limiti del manifesto travisamento dei fatti o dell’illogicità manifesta.
Il Fatto
L’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa avviava una gara aperta per la fornitura in service “full risk” di sistemi diagnostici per la medicina trasfusionale e la patologia, suddivisa in 60 lotti. Per il lotto n. 7, relativo a un sistema diagnostico per la rilevazione di HCV RNA, HIV-1-2 RNA e HBV DNA, partecipavano due società, la ricorrente e l’aggiudicataria, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 36 del 2023. La gara veniva aggiudicata all’offerta che aveva conseguito il punteggio più alto.
La società rimasta seconda impugnava l’aggiudicazione davanti al TAR Sicilia deducendo l’incompletezza dell’offerta avversaria, per la mancata quotazione dell’ipoclorito di sodio, l’erronea attribuzione di punti per un criterio premiale sui tempi di manutenzione e la sussistenza dei presupposti di esclusione per informazioni fuorvianti. Il TAR rigettava il ricorso principale e dichiarava improcedibile quello incidentale. Proponeva appello la società soccombente, con appello incidentale dell’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. esamina congiuntamente i primi quattro motivi, tutti incentrati sull’asserita incompletezza dell’offerta dell’aggiudicataria per la mancata indicazione del materiale di consumo. Il Collegio richiama l’art. 16 del disciplinare di gara, che impone di intendere l’offerta riferita al sistema nella configurazione offerta, comprendente i prodotti, tutto il materiale di consumo e gli accessori necessari alla corretta e completa esecuzione dei test annui previsti.
Da tale previsione la Corte trae la conseguenza che l’offerta è comprensiva di tutto il materiale di consumo e che la mancata specificazione del relativo costo non può configurarsi come clausola di esclusione, non corrispondendo ad alcuna omologa previsione di rango primario. Il Collegio aggiunge che, ove pure fossero residuati dubbi, il richiamo del consumabile in un documento tecnico dell’aggiudicataria avrebbe comunque imposto il ricorso al soccorso istruttorio, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 6875 del 2024), secondo cui lo strumento procedimentale serve proprio a chiarire contenuto e volontà effettiva dell’offerta. Del tutto formalistica è giudicata la tesi sulla non configurabilità di una fornitura di accessori a titolo gratuito.
Il quinto motivo, relativo ai punteggi assegnati per i criteri qualitativi, è infondato. La Corte ribadisce che la valutazione dell’offerta compete al seggio di gara e che il suo prudente apprezzamento è sindacabile nei soli limiti del manifesto travisamento dei fatti o dell’illogicità, spettando alla commissione un ampio margine di discrezionalità tecnica. Il giudice amministrativo non può anteporre la propria idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, dell’organo amministrativo. Le doglianze sulle tempistiche di manutenzione, pur specifiche, restano nell’ambito della mera opinabilità.
Anche il sesto motivo è respinto: la mancata produzione del manuale d’uso non spiegava alcun effetto invalidante, risultando sufficienti gli elementi in possesso dell’Amministrazione per un giudizio completo sulle offerte. Correttamente, dunque, la stazione appaltante ha respinto l’istanza di autotutela. L’appello principale è rigettato; l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna della società appellante alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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