Rivalutazione beni e quote di ammortamento nel limite del valore corrente (Cass. civ. Sez. V n. 17813 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rivalutazione dei beni d’impresa ai sensi dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento i valori iscritti in bilancio dei beni rivalutati non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in base al loro valore corrente, determinato in base alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati o al valore interno, individuato sulla base della consistenza, della capacità produttiva e dell’effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell’impresa. La somma tra il costo storico originario e la rivalutazione risultante dalla perizia si traduce in un indebito aumento della base di calcolo, perché nel valore corrente di utilizzo è già ricompresa una quota del costo storico, con conseguente alterazione della base imponibile e potenziale sovracompensazione in favore del contribuente. Le disposizioni che consentono diversi criteri di rivalutazione non disciplinano il calcolo delle quote di ammortamento, che resta regolato dalle norme generali.
Il Fatto
La società contribuente aveva proceduto alla rivalutazione dei propri macchinari, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1 della legge n. 266 del 2005, secondo i criteri già applicati dalla legge n. 342 del 2000. Per l’anno d’imposta 2008 l’Ufficio, dopo aver richiesto chiarimenti sulle quote di ammortamento ed eseguito ispezioni in loco, ha ripreso a tassazione la differenza derivante dal diverso criterio di calcolo adottato.
La società aveva assunto come base il costo storico rivalutato, pari alla somma tra costo storico originario del bene e rivalutazione risultante dalla perizia; l’Ufficio riteneva invece applicabile il solo valore risultante dalla perizia. I gradi di merito sono stati sfavorevoli alla contribuente, che ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha replicato l’Amministrazione finanziaria.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo, esaminato per priorità logica perché attiene alla coerenza motivazionale, è infondato. La Corte richiama i limiti rigorosi del vizio di motivazione apparente: si configura quando il giudice di merito omette di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indica senza una approfondita disamina logica e giuridica, così da rendere impossibile il controllo sull’esattezza del ragionamento (Cass. Sez. VI-5 n. 9105/2017). Resta fermo il minimo costituzionale elaborato da Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, confermato da Cass. Sez. VI-5 n. 5209/2018, cui si allinea l’interpretazione del nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.
Pertanto è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante e che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nel caso di specie non si configura neppure un ampliamento del thema decidendum, perché l’Ufficio in appello ha svolto mere difese dirette a paralizzare la domanda avversaria.
Anche il primo motivo è infondato. Le disposizioni che in materia di rivalutazione consentono diversi criteri di calcolo non disciplinano il calcolo delle quote di ammortamento. Occorre dunque guardare alle disposizioni generali: l’art. 102, secondo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, che ammette la deduzione in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti ministeriali, e l’art. 110, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui il costo è assunto al lordo delle quote già dedotte.
Alla tesi della contribuente, fondata sul limite del valore netto contabile desunto dall’art. 11 della legge n. 342 del 2000, la Corte oppone che il criterio proposto determina un indebito aumento della base di calcolo: nel valore corrente di utilizzo è già ricompresa una quota del costo storico del bene, con conseguente alterazione della base imponibile. Nello stesso senso depongono i principi contabili Oic 16, § 75 e § 76, secondo cui il limite massimo della rivalutazione è il valore recuperabile dell’immobilizzazione, che in nessun caso può essere superato.
La duplicazione di calcolo si risolve, in ogni caso, in uno sviamento del criterio applicabile, con una potenziale sovracompensazione a favore della parte privata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.