Cessioni intracomunitarie: prova del trasporto e adeguamento sanzionatorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 13459 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessioni intracomunitarie, l’onere di provare l’effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale grava sul cedente che invoca la non imponibilità IVA. Tale prova non può essere desunta da fatture, elenchi riepilogativi o rimesse bancarie, né da dichiarazioni di ricezione della merce rese dall’acquirente, trattandosi di documenti idonei ad attestare la consegna ma non la movimentazione in altro Stato membro. In materia di sanzioni tributarie, il principio di proporzionalità di matrice unionale impone al giudice, ove la sanzione risulti sproporzionata, di disapplicarla o di adeguarla al caso concreto, non essendo consentito escluderne l’applicazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento, contestando l’omessa imponibilità di operazioni di esportazione e cessioni intracomunitarie per difetto di prova dell’uscita dei beni dal territorio nazionale. Veniva inoltre emesso un atto di irrogazione delle sanzioni per la mancata emissione e registrazione dell’autofattura, ex art. 6, comma 9 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997. La società impugnava gli atti e la Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi; la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, annullando le sanzioni per le esportazioni indirette in cui l’uscita era avvenuta oltre il termine di novanta giorni, per contrasto con il principio di proporzionalità unionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, con riferimento al primo motivo, ribadisce che la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, ex art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, richiede la prova dell’effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro, a carico del cedente. La sentenza impugnata è censurata per aver ritenuto sufficienti documenti quali la fattura, il riepilogo Intrastat e le rimesse bancarie; la dichiarazione dell’acquirente attestante la ricezione della merce, poi, è inidonea a provare la movimentazione fisica dei beni. La Corte richiama la giurisprudenza unionale, incluso il recente arresto della CGUE, 13 novembre 2025, causa C-639/24, Flo Veneer, che impone una valutazione sostanzialistica degli elementi di prova, a condizione che questi dimostrino la spedizione o il trasporto dei beni.
Quanto al secondo motivo, la Corte afferma che il principio di proporzionalità, quale principio generale del diritto dell’Unione, si impone agli Stati membri anche in assenza di armonizzazione. Il giudice nazionale, in caso di contrasto della sanzione con tale principio, può disapplicare la norma o adeguare la sanzione al caso concreto. È errata l’affermazione del giudice d’appello secondo cui non sarebbe dato al giudice “inventare” una sanzione non prevista; il giudice può invece adeguare quella già prevista, modulandola in base alla gravità dell’illecito.
La Corte chiarisce che la valutazione di proporzionalità deve tenere conto della natura e della gravità dell’infrazione e delle modalità di determinazione dell’importo. Inoltre, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE è irricevibile, in quanto la giurisprudenza unionale in materia è consolidata. Il Collegio accoglie quindi entrambi i motivi di ricorso, cassando la sentenza con rinvio per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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