Ottemperanza al giudicato sull’assegnazione della carta docente e sulle somme dovute (TAR Piemonte n. 1260 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando la sentenza azionata sia stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificata al debitore presso il domicilio reale. Il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 deve essere infruttuosamente decorso alla data di proposizione del ricorso. Accertata l’omessa esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di conformarsi nei termini fissati e nomina, per l’ipotesi di perdurante inerzia, il commissario ad acta. Gli interessi legali sono dovuti dalla data della sentenza ottemperanda al saldo, mentre la rivalutazione non spetta se parte ricorrente non allega un’incidenza superiore al tasso di interesse.
Il Fatto
La parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con la quale era stato riconosciuto il diritto al rilascio della carta docente e all’accredito della somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, si è formalmente opposto all’accoglimento, senza contestare l’omessa ottemperanza. La questione giunge così davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti, anche di rito, dell’azione. La sentenza azionata era stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed era stata notificata mediante posta elettronica certificata all’amministrazione soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso risultava inoltre infruttuosamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Su un punto decisivo non è emersa contestazione: il Ministero aveva omesso di dare esecuzione al giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Quanto agli accessori, gli interessi legali sono dovuti dalla data della sentenza ottemperanda fino al saldo effettivo, come richiesto dalla difesa.
La rivalutazione monetaria è stata invece negata: parte ricorrente non ha allegato né provato che la svalutazione abbia avuto un’incidenza maggiore rispetto al tasso di interesse di legge. Il Collegio ha poi nominato, per il caso di inutile decorso del termine, il commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, destinato ad assumere le funzioni solo su istanza diretta del creditore, con un ulteriore termine di centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso data la natura istituzionale dell’incarico.
Sulle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione, con liquidazione parametrata alla semplicità dell’attività richiesta, e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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