Accoglimento ottemperanza per carta docente, astreinte esclusa (TAR Sardegna n. 96 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza di condanna dell’Amministrazione all’attivazione della Carta elettronica del docente, una volta accertato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie la domanda e nomina sin da subito un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere, invece, respinta qualora l’esecuzione del giudicato implichi un procedimento complesso e articolato, coinvolgente una pluralità di soggetti, e il beneficio sottostante non costituisca mezzo di sostentamento del lavoratore ma mero incentivo alla formazione, integrando tali circostanze le “altre ragioni ostative” che giustificano l’esclusione della misura coercitiva nei confronti del debitore pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire del beneficio finanziario della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di € 1.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, non era stata impugnata ed era passata in giudicato. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 senza che l’Amministrazione avesse ottemperato, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, avuto riguardo all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e alla avvenuta notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, dalla quale era inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Accertata la mancata esecuzione spontanea, il Collegio ha disposto l’accoglimento del ricorso, ordinando al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia entro il termine di giorni centoventi.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale ha contestualmente nominato il commissario ad acta, individuato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente anche territoriale, assegnando allo stesso il termine di novanta giorni per l’adozione degli atti necessari, con facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso per i debiti dello Stato.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio l’ha respinta. Pur riconoscendo l’astratta ammissibilità dell’istituto nei confronti dell’Amministrazione inadempiente, ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui la norma codicistica aggiunge al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Nella specie, tali ragioni sono state rinvenute nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, e nella natura del beneficio, configurato non come mezzo di sostentamento ma come incentivo alla formazione, circostanza che ha indotto il Collegio a escludere la misura coercitiva.
La sentenza ha infine regolato le spese di lite, ponendole a carico dell’Amministrazione soccombente e disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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