Danno all’immagine: improcedibile se revocata la condanna penale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 46 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di danno all’immagine, la revoca della sentenza penale di condanna ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., conseguente all’abolitio criminis del reato contestato, fa venir meno in radice la condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria contabile. Il presupposto della sentenza penale irrevocabile di condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, richiesto dall’art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78 del 2009 e dall’art. 7 della legge n. 97 del 2001, ha natura oggettiva e deve sussistere al momento della decisione del giudice contabile, non essendo sufficiente che il giudicato penale si sia formato in epoca precedente. La domanda va pertanto dichiarata improcedibile, senza riconoscimento del rimborso delle spese legali al convenuto, difettando un’assoluzione nel merito.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, che nel 2013 aveva comunicato alla Procura contabile l’esercizio dell’azione penale a carico del responsabile dell’ufficio tecnico edilizia privata di un Comune sardo. I reati contestati riguardavano l’abuso d’ufficio, la lottizzazione abusiva e l’edificazione in zona percorsa da fuoco, in relazione al rilascio e alle successive proroghe di una concessione edilizia rilasciata nel 2003 su area agricola e interessata da un incendio.
Definito il giudizio penale con condanna in primo grado e, in appello, con declaratoria di prescrizione dei reati salvo uno, la sentenza era divenuta irrevocabile nel 2019. Su questa base la Procura Regionale aveva contestato il danno all’immagine cagionato all’ente locale, quantificato in via equitativa, e aveva emesso atto di citazione. Il convenuto si è costituito eccependo, in via pregiudiziale, la sopravvenuta improcedibilità della domanda per effetto della revoca delle sentenze penali di condanna.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto la questione pregiudiziale, che assume rilievo assorbente rispetto al merito. Il Collegio ricorda che l’art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78 del 2009 consente alle Procure contabili di esercitare l’azione per danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’art. 7 della legge n. 97 del 2001, oggi abrogato.
Secondo la lettura accolta dalla Sezione, il richiamo a quella disposizione va qualificato come rinvio fisso, sicché restano necessari entrambi i presupposti: la sentenza penale irrevocabile di condanna e l’accertamento di un delitto tipico contro la pubblica amministrazione. Il perimetro applicativo risulta così più ristretto rispetto al passato.
Il Collegio prende atto dell’orientamento delle Sezioni Riunite contabili che, con la pronuncia n. 3/QM/2026, avrebbero qualificato il rinvio come mobile, individuando nel subentrato art. 51, comma 7, cod. giust. cont. il nuovo referente. La Sezione non aderisce a tale indirizzo e fonda la propria decisione sul rinvio fisso.
Nella specie, sia la Corte d’Appello che il Tribunale hanno disposto la revoca delle sentenze di condanna per il reato di abuso d’ufficio, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., in seguito all’abrogazione della fattispecie da parte della legge n. 114 del 2024, superata positivamente al vaglio di costituzionalità.
Da qui la conclusione: l’abolitio criminis travolge sin dall’origine la pronuncia penale e determina il venir meno della condizione di proponibilità, che non si cristallizza al momento del giudicato ma deve permanere fino alla decisione contabile. La domanda è pertanto improcedibile. Non sussiste invece il diritto del convenuto al rimborso delle spese legali, essendo il giudizio definito su questione pregiudiziale di rito.
Nota della Redazione
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