Chiusura questionari consuntivi 2021-2024 per il Comune esente da criticità, con invito a rispettare gli obblighi di trasmissione dei debiti fuori bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 116 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del controllo collaborativo sui rendiconti degli enti locali ex art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, la Sezione regionale di controllo, all’esito dell’istruttoria svolta anche in contraddittorio con l’Amministrazione, dispone la chiusura dei questionari consuntivi quando la documentazione acquisita esprime una situazione finanziaria complessiva esente da profili di criticità o irregolarità suscettibili di specifica pronuncia di accertamento o di segnalazione. La conclusione dell’esame non implica, tuttavia, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti. La mancata o tardiva trasmissione delle deliberazioni consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla Procura contabile, pur non impedendo la chiusura del questionario, integra un profilo meritevole di segnalazione, con invito al puntuale rispetto dell’obbligo di sollecita trasmissione di cui all’art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002. Inoltre, per i fondi “non nativi” PNRR, confluiti ex post nel Piano, la Sezione raccomanda l’adozione di una specifica delibera di riconoscimento, essendo tali investimenti soggetti alle medesime regole di rendicontazione dei progetti “nativi”.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato le relazioni dell’Organo di revisione sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2024 del Comune di Casalzuigno (VA). L’istruttoria, avviata d’ufficio sulla base dei questionari e degli allegati trasmessi alla BDAP, ha riguardato diversi aspetti della gestione economico-finanziaria dell’ente, tra cui la tardiva approvazione dei rendiconti, il fondo di garanzia debiti commerciali, il fondo crediti di dubbia esigibilità, i rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati, i debiti fuori bilancio, la gestione dei residui attivi e la parte vincolata del risultato di amministrazione. Con nota istruttoria del 3 luglio 2025 sono stati richiesti specifici chiarimenti, ottemperati dall’Amministrazione comunale il successivo 23 luglio 2025.
La Motivazione della Corte
La Sezione, in un approccio di attualizzazione dei dati contabili, ha esaminato anche il questionario sul conto consuntivo dell’esercizio 2024, pervenuto contestualmente, verificando i risultati di amministrazione conseguiti nell’intero quadriennio. Ha preso atto dell’andamento del fondo di cassa, dei residui attivi e passivi, del fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo contenzioso e delle componenti vincolate e destinate del risultato di amministrazione.
All’esito del contraddittorio cartolare, la documentazione acquisita ha espresso una situazione finanziaria complessiva al 31 dicembre 2024 esente da profili di criticità o irregolarità suscettibili di specifica pronuncia di accertamento o di segnalazione. Ciononostante, la Sezione non ha mancato di rilevare la tardiva trasmissione alla Procura contabile delle deliberazioni consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio per interventi di somma urgenza, relative agli esercizi 2022-2023, avvenuta solo in data 2 luglio 2025. Tale rilievo ha condotto all’invito all’Amministrazione di osservare scrupolosamente gli obblighi di sollecita trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento, giusta la previsione dell’art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002.
Ulteriore profilo segnalato riguarda la mancata predisposizione della delibera di riconoscimento dei fondi “non nativi” PNRR. Al riguardo, il Collegio ha raccomandato l’adozione del provvedimento, rammentando che tali investimenti, finanziati da linee confluite ex post nel Piano, sono soggetti alle stesse regole di rendicontazione previste per i progetti “nativi” e richiedono una specifica ricognizione da parte degli enti attuatori, come chiarito dalla deliberazione n. 16/SEZAUT/2023/FRG, richiamata dalla deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 74/2024/PRSE.
In ragione dell’assenza di profili di criticità, la Sezione ha disposto, allo stato degli atti, la chiusura dei questionari consuntivi 2021-2024, precisando espressamente che tale conclusione non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti, e ha ordinato la trasmissione della deliberazione al Sindaco e all’Organo di revisione del Comune.
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Nota della Redazione
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