Robin tax, illegittimità costituzionale senza effetti sui periodi d’imposta chiusi (Cass. civ. Sez. V n. 4504 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di addizionale IRES per le imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi (cd. Robin tax), la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 133 del 2008, disposta a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della Corte cost. n. 10 del 2015 nella Gazzetta Ufficiale, non produce effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d’imposta chiusi in data antecedente al 12 febbraio 2015. Ne consegue l’esclusione del diritto al rimborso dei relativi versamenti, anche se effettuati successivamente a tale data. Rileva, a tal fine, il momento di nascita dell’obbligazione tributaria, coincidente con il verificarsi del presupposto d’imposta in ciascun periodo, e non quello della liquidazione o del pagamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società operante nel settore energetico un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014. L’atto contestava una maggiore imposta a titolo di addizionale IRES prevista per i contribuenti del settore petrolifero ed energetico, la cd. Robin tax, e l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta su fatturazioni per forniture di energia termica. La società impugnava l’atto solo quanto al primo rilievo, prestando acquiescenza al secondo.
Il primo giudice accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano. Il giudice d’appello riteneva che il limite temporale della dichiarata incostituzionalità, fissato dalla Consulta a partire dal 12 febbraio 2015, dovesse riferirsi alla data di versamento, spontaneo o coattivo, del tributo. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, resistito dalla società con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112 del 2008, nella formulazione vigente ratione temporis, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte cost. n. 10 del 2015. Secondo la prospettazione dell’Ufficio, la Consulta aveva voluto escludere gli effetti retroattivi propri della pronuncia di incostituzionalità, con la conseguenza che la caducazione della Robin tax doveva operare solo per i periodi d’imposta non ancora chiusi al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.
Il Collegio ritiene la censura fondata, richiamando il consolidato orientamento formatosi a partire da Cass. n. 32716 del 2018, seguito da numerose pronunce tra cui Cass. n. 20814 del 2020, Cass. n. 18732 del 2021 e, da ultimo, Cass. n. 18016 del 2024, Cass. n. 2562 del 2024 e Cass. n. 25648 del 2024. A tali pronunce il Collegio intende dare continuità.
Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra la norma istitutiva dell’imposta e la successiva attività di liquidazione. La disposizione della cui legittimità costituzionale si discute è quella che tipizza il presupposto dell’imposizione: al suo verificarsi sorge, per ciascun periodo d’imposta, l’obbligazione tributaria. La nascita dell’obbligazione prescinde quindi dalla liquidazione, operata con dichiarazione o tramite accertamento, e dalle modalità e dai termini del successivo adempimento, ovvero dalla data in cui questo effettivamente avvenga.
Ne deriva che la Corte cost. n. 10 del 2015, dichiarando l’illegittimità costituzionale a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha inciso proprio su tale effetto, cioè sulla nascita dell’obbligazione tributaria. Il riferimento temporale utile per valutare gli effetti della pronuncia del giudice delle leggi è dunque il momento in cui il presupposto si è realizzato in ciascun periodo d’imposta, non quello della liquidazione o del pagamento di un’obbligazione già sorta.
La sentenza impugnata, facendo retroagire gli effetti della dichiarata incostituzionalità al periodo d’imposta 2014, si è discostata da tali principi. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia è decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della società. Le spese dei gradi di merito sono integralmente compensate; le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.000 oltre le spese prenotate a debito, sono poste a carico della controricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.