Robin tax: la dichiarazione di incostituzionalità non travolge i periodi d’imposta chiusi (Cass. civ. Sez. V n. 18016 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di addizionale Ires per le imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi (c.d. Robin tax), la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112 del 2008, disposta dalla Corte cost. n. 10 del 2015 a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella G.U., non produce effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d’imposta chiusi in data antecedente al 12 febbraio 2015. Ne consegue l’esclusione del diritto al rimborso dei relativi versamenti, anche se effettuati successivamente a tale data. Il criterio discretivo degli effetti della pronuncia del giudice delle leggi non è la data del pagamento, ma il momento in cui, al verificarsi del presupposto impositivo, sorge l’obbligazione tributaria. È inammissibile la censura che, sotto l’apparente impugnazione della sentenza di merito, contesti in realtà il potere della Consulta di graduare temporalmente gli effetti della declaratoria, non essendo ammessa contro le decisioni della Corte costituzionale alcuna impugnazione.

Il Fatto

Una società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la domanda di rimborso dell’addizionale Ires versata in un’unica soluzione per il periodo d’imposta chiuso al 30 settembre 2014. Il rimborso era stato richiesto sulla scorta della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma istitutiva del prelievo.

La società sosteneva che il versamento, effettuato in epoca successiva alla declaratoria di incostituzionalità, non potesse essere preteso, essendo ormai cessati gli effetti della norma per effetto dell’art. 136 Cost. Secondo la ricorrente, il discrimine temporale fissato dalla Consulta andava determinato con riferimento alla data del versamento, non al periodo d’imposta di imputazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del quadro consolidato: l’addizionale è stata bensì dichiarata illegittima, ma l’averla pagata dà diritto a rimborso solo a partire dalla data indicata nella sentenza della Consulta, non per i periodi antecedenti. Consentire al giudice di merito di disapplicare il limite temporale posto dal giudice delle leggi equivarrebbe a negare la portata vincolante e definitiva della pronuncia, contro la quale l’art. 137, terzo comma, Cost. esclude qualsiasi impugnazione.

Il passaggio decisivo riguarda la individuazione dello spartiacque temporale. La norma dichiarata illegittima è quella istitutiva dell’imposta, che tipizza il presupposto: al suo verificarsi sorge, per ciascun periodo d’imposta, l’obbligazione tributaria. La nascita dell’obbligazione prescinde dalla successiva attività di liquidazione e, tanto più, dalle modalità e dai termini del pagamento. La declaratoria di illegittimità, con la sua scansione temporale, incide dunque su tale effetto, ossia sul sorgere dell’obbligazione, con la conseguenza che occorre fare riferimento al periodo d’imposta e non alla data del versamento.

In tal senso depongono anche i riferimenti della Consulta all’impatto macroeconomico delle restituzioni e all’indebito vantaggio che alcuni operatori potrebbero conseguire per aver traslato l’onere a valle, situazione che riguarda tutti i periodi antecedenti la declaratoria, a prescindere dalla data dei pagamenti. La Corte richiama la giurisprudenza CEDU sul ragionevole bilanciamento tra l’interesse del contribuente e quelli generali dell’ordinamento, nonché il proprio orientamento conforme.

Quanto ai profili di preteso contrasto con gli artt. 23, 24 e 101 Cost., la Corte rileva che la diretta deduzione di violazione di norme costituzionali in sede di legittimità non è ammissibile, dovendo il contrasto essere veicolato attraverso l’eccezione di illegittimità costituzionale. Nel merito, le censure finiscono per impugnare la stessa sentenza della Consulta, ciò che non è consentito. L’art. 24 Cost. non è conferente, poiché la disciplina non limita il diritto di difesa, ma attiene a monte alla sussistenza del diritto al rimborso.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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