Accertamento bancario: la presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 si estende ai prelevamenti del collaboratore di società di fatto (Cass. civ. Sez. 5 n. 7389 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale relativa di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 presuppone che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della riferibilità del conto al contribuente, anche se formalmente intestato a terzi, senza che sia necessario dimostrare l’utilizzo esclusivo da parte di quest’ultimo. Tale presunzione comporta l’onere probatorio a carico del contribuente di fornire specifica giustificazione delle movimentazioni, secondo il principio di vicinanza della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. La presunzione legale non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo ma, all’esito della citata sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni di prelevamento hanno valore presuntivo solo nei confronti dei titolari di reddito d’impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti. Gli elementi raccolti senza le formalità di garanzia del procedimento penale restano utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l’autonomia tra i due procedimenti. L’onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è assolto quando il dissenso investe la decisione nella sua interezza.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente, alla quale era stato ricostruito un maggior reddito per l’anno d’imposta 2008 sulla base della movimentazione dei conti correnti su cui la stessa poteva operare. Nell’ambito di un’indagine penale, era emersa la sua qualità di collaboratrice di una società di fatto amministrante diverse imprese.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente. L’Ufficio proponeva appello, deducendo l’autonomia tra indagine penale e accertamento tributario e l’operatività della presunzione bancaria; il giudice di secondo grado accoglieva l’appello, riformando integralmente la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, delineando il perimetro del sindacato di legittimità e richiamando la giurisprudenza secondo cui il vizio di violazione di legge concerne l’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la valutazione delle risultanze di causa è rimessa al giudice di merito. Quanto al vizio di motivazione, ha ricordato che per i provvedimenti pubblicati dopo l’11 settembre 2012 è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente o perplessa.
Nel merito, la Corte ha confermato la riferibilità alla contribuente dei conti correnti, essendo la stessa piena operatrice sugli stessi, e ha ritenuto la prova della riferibilità idonea a integrare la presunzione ex art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973. Ha inoltre ribadito che la presunzione si estende alla generalità dei contribuenti, ma, per effetto della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, solo i prelevamenti dei titolari di reddito d’impresa conservano valore presuntivo. Nel caso di specie, la contestazione di operare per conto di una società di fatto qualificava il reddito come reddito d’impresa, rendendo quindi rilevanti anche i prelevamenti.
La Corte ha inoltre disatteso la censura relativa all’utilizzabilità degli elementi raccolti in sede penale, ribadendo l’autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario e la non necessità delle garanzie difensive penali negli accertamenti fiscali. Ha infine escluso la dedotta ultrapetizione, ritenendo che l’atto d’appello, criticando integralmente la sentenza di primo grado, implicasse una richiesta di ripristino della completezza della ripresa a tassazione, con perfetta sovrapposizione tra chiesto e pronunciato.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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