Rottamazione quater e sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per revocazione (Cass. civ. Sez. V n. 3010 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione del contribuente alla definizione agevolata c.d. rottamazione quater, con opzione per il pagamento dilazionato e conseguente impegno a rinunciare ai giudizi pendenti ai sensi dell’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022, determina la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso, anche quando manchi la formale pronuncia dell’Ufficio e non ricorrano tutti i presupposti dell’art. 390 cod. proc. civ. Tale sopravvenienza integra una causa di inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese e senza applicazione del doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.
Il Fatto
Le contribuenti avevano impugnato nel 1999 un avviso di liquidazione dell’imposta di successione, ottenendo ragione in primo grado. Dopo una complessa vicenda processuale, la Cassazione, con ordinanza, aveva rigettato il loro ricorso avverso la decisione di appello che confermava la legittimità dell’operato dell’Ufficio.
Avverso tale ordinanza le contribuenti proponevano ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deducendo l’errore di fatto consistito nel non avere rilevato l’esistenza di un giudicato esterno. Nel corso del giudizio di revocazione depositavano istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022, avendo aderito alla c.d. rottamazione quater con pagamento dilazionato in 18 rate trimestrali, notificando il provvedimento di accoglimento e il piano di rateizzazione, con versamento delle prime due rate.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comporta necessariamente l’assunzione, da parte dei contribuenti, dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, ai sensi dell’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022.
Sebbene l’Ufficio non si sia pronunciato e non risulti la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 390 cod. proc. civ. — l’istanza non afferma in modo esplicito la volontà di rinunciare al ricorso e non risulta comunicata all’Avvocatura —, la dichiarazione dei contribuenti dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronuncia di inammissibilità.
La Corte richiama sul punto Cass. n. 12743 del 2016, Cass. n. 13923 del 2019 e Cass., Sez. 5, ordinanza n. 46 del 2024, confermando l’orientamento secondo cui la scelta della definizione agevolata comporta il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso pendente.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018). Trattandosi di ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).
La Corte dichiara pertanto l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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