Rottamazione quater: la domanda è irrevocabile e l’importo sbagliato non si può correggere dopo (Cass. civ. Sez. V n. 3983 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei carichi pendenti, di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197 del 2022 (c.d. “rottamazione quater”), integra un atto volontario, con la conseguenza che, una volta presentata, la stessa è irrevocabile e non può essere, pertanto, modificata dall’ufficio o contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, salvo che per un errore materiale manifesto e riconoscibile. (Rv. 678092-01)
Il Fatto
A una contribuente, titolare di un reddito costituito sostanzialmente da pensione, era stato notificato nel 2019 un avviso di accertamento per l’anno 2013: la Guardia di Finanza aveva rilevato trasferimenti bancari di ingenti somme a lei e al marito, presentati come restituzione di un finanziamento a una società riferibile ai figli, senza documentazione del prestito né traccia nelle scritture contabili. Le somme erano state riprese a tassazione come proventi illeciti ex art. 14, comma 4, l. n. 537/1993.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione regionale della Campania ha riformato integralmente la decisione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. In pendenza del giudizio ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197/2022; l’Agenzia delle Entrate l’ha respinta perché la somma offerta era insufficiente, e la contribuente ha impugnato il diniego davanti alla Cassazione con tre ulteriori motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato per prima l’opposizione al diniego, ricordando che contro il rigetto della definizione agevolata relativa a liti pendenti in cassazione è ammesso il ricorso immediato al giudice davanti al quale pende la controversia (Cass. n. 31049/2018, n. 29509/2020). Le censure di carenza di motivazione sono state respinte: il diniego richiamava la sentenza di secondo grado favorevole all’Amministrazione, e da ciò si comprendeva l’errore della contribuente, che aveva calcolato l’importo come se entrambi i gradi di merito le fossero stati favorevoli.
Anche la richiesta di un termine per integrare l’importo è stata respinta. La procedura della l. n. 197/2022 non prevede l’integrazione delle somme, la revisione del calcolo né l’assegnazione di termini per regolarizzare. La Corte ha applicato l’orientamento formatosi su precedenti condoni (Cass. n. 22966/2018): la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata è un atto volontario, dunque irrevocabile, che non può essere modificato dall’ufficio né contestato dal contribuente per un ripensamento, salvo errore materiale manifesto e riconoscibile. La stessa contribuente, contestando l’intelligibilità del calcolo, non aveva prospettato un errore di quel tipo. La rimessione in termini non può essere disposta dalla Corte, ma semmai dall’Amministrazione in via di autotutela.
Quanto al ricorso principale, il primo motivo è stato giudicato ammissibile pur cumulando censure ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., ma infondato: nel processo tributario l’ufficio che ripropone in appello le stesse ragioni poste a sostegno dell’accertamento assolve l’onere di specificità dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 (Cass. n. 7369/2017, n. 1030/2024), quindi non si era formato alcun giudicato interno. Il secondo motivo, sul raddoppio dei termini per fatti penalmente rilevanti come presunta domanda nuova, è stato respinto perché la questione era collegata alla motivazione dell’atto impositivo. Terzo e quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili in quanto diretti a una rivalutazione del merito (Cass. S.U. n. 34476/2019); gli elementi presuntivi valorizzati dal giudice d’appello erano comunque sufficienti. Ricorso e opposizione rigettati, con condanna della contribuente alle spese e doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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