Motivazione per relationem e omessa pronuncia su eccezioni in appello (Cass. civ. Sez. V n. 17783 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, pur non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronuncia di rigetto della medesima. Il relativo mancato esame può farsi valere non già come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, per portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita. Non è inoltre illegittima la motivazione per relationem dell’atto impositivo che richiami le conclusioni del verbale redatto dall’organo di polizia tributaria, trattandosi di elementi già noti al contribuente, con conseguente assenza di pregiudizio per il contraddittorio. All’Amministrazione che si difenda in proprio, tramite propri funzionari autorizzati dalla legge, spettano i compensi tabellari della difesa a ministero di legale, ridotti del 20%.

Il Fatto

Una società cooperativa, in liquidazione, era attinta da un avviso di accertamento con sistema analitico induttivo per l’anno di imposta 2016, preceduto da invito a comparire per chiarimenti e produzione documentale. La documentazione era fornita, ma l’incontro, dapprima differito, non aveva poi luogo per emergenza sanitaria.

I gradi di merito erano sfavorevoli alla contribuente, che ricorreva per cassazione affidandosi a tre motivi: violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000. L’Agenzia delle entrate replicava con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte rileva in via preliminare che le doglianze circa la mancata pronuncia su eccezioni proposte in appello non riportano i passi degli atti processuali dai quali evincere che la doglianza era stata proposta e non esaminata. Nel merito, la sentenza impugnata è chiara nel ritenere corretta l’applicazione del metodo analitico-induttivo, e il rinvio al p.v.c. per relationem indica il riferimento ai documenti offerti e valutati secondo tale criterio.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Non vi è omissione di pronuncia quando, pur non espressamente esaminata una doglianza, la statuizione disponga in modo incompatibile, dovendosi ritenere implicito il rigetto. La Corte richiama il principio secondo cui al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte, essendo sufficiente una motivazione logica e adeguata, e cita Cass. V n. 5583/2011 e Cass. III n. 24953/2020.

Quanto alle spese del giudizio, correttamente sono state riconosciute e liquidate in favore dell’Amministrazione vittoriosa assistita da propri funzionari. All’Amministrazione che si difenda in proprio spettano i compensi tabellari della difesa a ministero di legale, ridotti del 20%, come affermato da Cass. V n. 27634/2021.

Il terzo motivo è infondato. La sentenza di merito si diffonde sulla motivazione per relationem dell’avviso di accertamento al p.v.c., noto al contribuente perché formato in contraddittorio con il rappresentante della società e rilasciato in sede di chiusura dell’attività ispettiva. La Corte richiama Sez. V n. 30560 del 2017 e, in termini analoghi, Sez. V n. 28060 del 2017: il rinvio alle conclusioni del verbale non è illegittimo e realizza una economia di scrittura che non arreca pregiudizio al contraddittorio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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