La motivazione apparente in appello e il dolo specifico nella bancarotta documentale (Cass. pen. Sez. 5 n. 16663 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la distinzione tra l’ipotesi di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, legge fall. e quella della bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217, secondo comma, legge fall. non si fonda soltanto sugli effetti dell’omissione contabile, ma anche sull’elemento soggettivo: la prima fattispecie richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre la seconda può essere integrata anche da semplice colpa. Il giudice d’appello che, a fronte di specifiche censure, si limiti a un mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado mediante formule assertive o apodittiche, incorre nel vizio di motivazione apparente, ridondante in violazione di legge.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia che aveva dichiarato la responsabilità penale di due imputati, nelle rispettive qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore unico di una società poi fallita, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo, tra l’altro, nullità della notificazione della citazione in appello, vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, mancata valutazione di prove documentali decisive e erronea qualificazione della condotta come dolosa anziché colposa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di nullità della citazione per il giudizio di appello, rilevando che il rapporto processuale si era correttamente instaurato. Il decreto di citazione, non essendo stato possibile notificarlo all’imputato irreperibile presso il domicilio dichiarato, era stato ritualmente consegnato al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con pieno rispetto del termine a comparire in seguito al rinvio disposto per la sua rinnovazione.
Nel merito, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui l’occultamento delle scritture contabili, che richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, è fattispecie autonoma rispetto alla fraudolenta tenuta delle stesse, che integra invece un’ipotesi a dolo generico. L’omessa tenuta può rientrare nella bancarotta fraudolenta solo se si accerti che lo scopo dell’omissione fosse quello di ledere la massa creditoria; in mancanza, la condotta deve essere ricondotta alla meno grave ipotesi della bancarotta semplice documentale.
Quanto al ricorso del primo imputato, la Corte ha censurato la sentenza impugnata per motivazione apparente: a fronte di specifiche doglianze difensive, relative alla consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore in occasione della cessione delle quote, il giudice d’appello si era limitato ad affermare l’infondatezza della tesi con proposizioni assertive e apodittiche, senza offrire una replica ragionata e dialogica alle obiezioni critiche. Tale deficit motivazionale, violando il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio come metodo legale di accertamento, rende la decisione viziata.
Con riferimento al ricorso della seconda imputata, la Corte ha escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, trattandosi di una contestazione c.d. alternativa. Ha invece ravvisato il vizio di manifesta illogicità nella motivazione laddove il giudice di merito aveva affermato la responsabilità per il reato a dolo specifico senza chiarire le ragioni dell’attribuibilità di tale elemento soggettivo all’ipotetico amministratore di fatto e la consapevolezza della ricorrente dell’altrui volontà di sottrarre le scritture, evocando genericamente la figura del dolo eventuale, incompatibile con la fattispecie in esame.
La Corte ha inoltre rilevato l’illogicità della motivazione laddove i giudici di merito avevano disatteso la dichiarazione di un teste che aveva disconosciuto la propria sottoscrizione su un documento ritenuto rilevante, senza disporre alcun accertamento in proposito, nonostante la possibilità di ricorrere ai poteri di integrazione probatoria di cui all’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. Alla luce delle diffuse aporie motivazionali, la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per un rinnovato esame dell’intera regiudicanda.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
- Art. 441 c.p.p. – Svolgimento del giudizio abbreviato