Revisione: inammissibile la prova nuova mai dedotta nel giudizio presupposto (Cass. pen. Sez. VI n. 30426 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, la valutazione preliminare sull’ammissibilità della richiesta fondata su prove asseritamente nuove deve avere ad oggetto, oltre all’affidabilità, la persuasività e la congruenza delle stesse nel contesto probatorio già acquisito, mediante una comparazione ancorata alla realtà processuale. Sono prove nuove rilevanti ai sensi dell’art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. quelle sopravvenute alla sentenza definitiva, quelle scoperte successivamente, ma anche quelle non acquisite o non valutate nel precedente giudizio, purché non dichiarate inammissibili o ritenute superflue. È tuttavia necessario che tali prove siano idonee, da sole o insieme a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza. Il giudice dell’ammissibilità non invade il merito quando compara la prova nuova con il materiale già raccolto e ne rileva l’inidoneità a scalfire l’affermazione di responsabilità.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato con sentenza del Tribunale di Napoli del 9 giugno 2006, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2010, per tentata rapina aggravata, lesioni e violazione della legge sulle armi, proponeva istanza di revisione innanzi alla Corte di appello di Roma. A fondamento deduceva un asserito contrasto di giudicati con la sentenza di assoluzione del coimputato, la falsità delle testimonianze dei militari intervenuti e la necessità di un nuovo processo con l’esame di nuovi testi.
La Corte di appello dichiarava l’istanza manifestamente infondata, in quanto reiterativa di una precedente richiesta già rigettata con ordinanza del 27 dicembre 2021, divenuta definitiva a seguito dell’inammissibilità del ricorso dichiarata il 5 maggio 2022. Proponeva allora ricorso per cassazione il condannato.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ricostruendo anzitutto il quadro normativo di riferimento. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la valutazione preliminare di ammissibilità della richiesta di revisione per prova nuova impone una comparazione tra l’elemento addotto e le prove già esaminate, da condurre in termini realistici e ancorati alla realtà del processo.
La Corte ha ribadito che costituiscono prove nuove, ai sensi dell’art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non solo quelle sopravvenute o scoperte dopo la condanna definitiva, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate, purché non dichiarate inammissibili o superflue. Ha precisato che l’eventuale negligenza processuale del condannato non osta alla qualificazione, rilevando solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario.
Nel caso concreto, i Giudici d’appello avevano puntualmente evidenziato che la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente non era mai stata proposta nei tre gradi del giudizio presupposto e che gli elementi di prova richiesti in sede di revisione non erano stati dedotti nelle fasi precedenti. Tale giudizio non costituisce indebita invasione del merito, ma rappresenta la necessaria valutazione astratta e preliminare richiesta dalla legge.
La comparazione era stata ancorata alla realtà processuale: alle dichiarazioni delle persone offese si affiancavano i referti medici attestanti le lesioni riportate e il rinvenimento del coltello insanguinato, che lo stesso ricorrente aveva ammesso di aver utilizzato. La Corte ha quindi ritenuto logicamente condotta la verifica sull’inidoneità della prova asseritamente nuova a scalfire l’affermazione di colpevolezza. All’inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione delle statuizioni della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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