Ruralità e classamento catastale D/7 ai fini ICI e IMU (Cass. civ. Sez. V n. 14709 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI e IMU, ai fini del riconoscimento della ruralità di un immobile è decisiva la classificazione catastale, ove il relativo procedimento si sia regolarmente concluso con l’annotazione in atti. Qualora l’immobile sia iscritto in una categoria diversa da A/6 o D/10, è onere del contribuente che pretenda l’esenzione impugnare l’atto di classamento; in mancanza, il fabbricato resta assoggettato all’imposta. È irrilevante, pertanto, l’effettivo utilizzo agricolo del bene, poiché il dato catastale costituisce condizione imprescindibile del beneficio fiscale.
Il Fatto
Un Comune notificava a una società contribuente avvisi di accertamento per un fabbricato censito in categoria D/7, richiedendo il pagamento dell’ICI per l’anno 2011 e dell’IMU per gli anni dal 2012 al 2014.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale, in riforma, annullava gli avvisi, ritenendo provata la ruralità del bene in ragione del suo utilizzo da parte di un imprenditore agricolo, a prescindere dal classamento formale. Il Comune proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina della ruralità dei fabbricati, muovendo dall’art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993 e dalle disposizioni che si sono succedute in materia, tra cui l’art. 7, comma 2-bis, legge n. 106/2011 e l’art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013. Quest’ultimo riconosce efficacia retroattiva, dal quinquennio antecedente, alle variazioni catastali finalizzate al riconoscimento della ruralità.
Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui, ai fini della non assoggettabilità ad ICI di un immobile rurale, è decisiva la classificazione catastale. Se l’immobile è iscritto in categoria diversa, il contribuente che invochi l’esenzione deve impugnare l’atto di classamento; diversamente, il fabbricato resta soggetto all’imposta, e il Comune deve a sua volta impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale.
La Corte cita le Sezioni Unite n. 18565/2009 e n. 18570/2009, nonché Cass. n. 29864 del 2020, n. 29283 del 2021, n. 13710 del 2023 e n. 13619 del 2023. Da tali pronunce emerge che il requisito della classificazione nelle categorie A/6 o D/10 è condizione imprescindibile del beneficio, il che rende irrilevanti le circostanze sull’effettivo carattere agricolo del bene.
Applicando tali principi, il Collegio osserva che il Giudice di appello non si è uniformato ad essi, avendo affermato la ruralità a prescindere dal classamento. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentre quelle di merito sono compensate.
Nota della Redazione
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