Omessa pronuncia sull’appello incidentale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 10991 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia su un appello incidentale nel processo tributario integra un vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Tale vizio si configura quando il giudice d’appello omette completamente di pronunciarsi su una domanda o eccezione ritualmente introdotta, omettendo il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto. Il vizio di omessa pronuncia si distingue dal vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., che presuppone l’esame della questione da parte del giudice di merito. Sono invece inammissibili le censure che mirano a una rivalutazione dei fatti e delle prove, estranea al perimetro della cognizione del giudice di legittimità.
Il Fatto
La società e i soci avevano impugnato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione ricavi non dichiarati, relativi a costi di ristrutturazione di un immobile, e canoni di locazione non dichiarati. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando la ripresa sui costi e sui fitti. La società e i soci avevano proposto appello, mentre l’Ufficio aveva proposto appello incidentale sul capo relativo ai fitti non dichiarati. La Commissione tributaria regionale aveva integralmente annullato l’avviso di accertamento, senza pronunciarsi sull’appello incidentale. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’appello incidentale. I giudici di legittimità hanno chiarito che la mancata decisione sulle censure proposte con l’appello incidentale configura un error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. L’omessa pronuncia si distingue dal vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto la prima implica la completa omissione del provvedimento indispensabile, mentre la seconda presuppone l’avvenuto esame della questione.
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, con cui l’Agenzia aveva dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo. I giudici hanno rilevato che l’allocazione contabile dei costi di ristrutturazione era stata ampiamente esaminata dal giudice d’appello, che aveva qualificato l’operazione come fiscalmente neutra. L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c., quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.
Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 90 TUIR, è stato dichiarato inammissibile perché le censure presupponevano una ricostruzione dei fatti preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso che deduca apparentemente una violazione di norme di legge mirando alla rivalutazione dei fatti, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Ha inoltre rilevato che il profilo della neutralità fiscale dei costi non aveva costituito oggetto di specifica censura.
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Nota della Redazione
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