Illegittima l’istanza di riunione senza ragioni di particolare rigore in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 19608 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all’accoglimento della richiesta. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare comportamenti che si traducano in un inutile dispendio di attività processuali. Il bilanciamento deve essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione, in considerazione dell’impulso d’ufficio che lo caratterizza.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno 2016 con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione IVA per importi rilevanti, ritenuta indebitamente detratta in quanto esposta su fatture non supportate da documentazione idonea e su note di credito emesse in violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972. Sia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sia quella di secondo grado rigettavano le doglianze della società, ritenendo l’accertamento adeguatamente motivato per relationem al PVC e la documentazione prodotta non dimostrativa.
Avverso la sentenza d’appello la società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, lamentando il vizio di ultrapetizione, l’omessa pronuncia sulla genericità delle fatture e la violazione dell’art. 109 del TUIR e degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente depositava memoria chiedendo la riunione del giudizio a quello pendente relativo all’annualità 2017.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente disatteso l’istanza di riunione, richiamando il principio per cui il diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti ostacolanti una sollecita definizione. L’accoglimento di un’istanza di trattazione congiunta non espressamente prevista richiede ragioni idonee a evidenziare benefici che bilancino i ritardi inevitabili, bilanciamento da effettuare con particolare rigore in cassazione per l’impulso d’ufficio che la caratterizza. Nel caso di specie, non erano state dedotte né sussistevano dette ragioni.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione, osservando che il giudice d’appello, investito del sindacato sulla motivazione dell’avviso di accertamento ritenuta apodittica, aveva coerentemente rilevato che la motivazione era stata costruita mediante rinvio al PVC, ritenendola chiara e sufficiente. Il giudice regionale non si era pronunciato oltre i limiti delle eccezioni delle parti, ma aveva soltanto ritenuto assolto l’obbligo motivazionale, ponendo il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali.
Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato il quadro normativo in materia di fatture, evidenziando che l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità dei componenti negativi del reddito incombe sul contribuente, mentre l’irregolarità della fattura fa venir meno la presunzione di veridicità. In ambito unionale, la giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa C-516/14, Barlis 06) ha precisato che l’amministrazione non può limitarsi all’esame della sola fattura ma deve considerare le informazioni complementari, pur restando a carico di chi chiede la detrazione l’onere di dimostrare le condizioni per fruirne. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano disatteso l’eccezione di difetto motivazionale con motivazione non apparente.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto volto a provocare una rivalutazione del materiale probatorio interdetta in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove costituisce attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni sulla ricostruzione fattuale non sono sindacabili in cassazione, essendo estranea al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ogni censura che critichi il convincimento del giudice formatosi all’esito dell’esame del materiale istruttorio.
Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese, oltre alla condanna al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende, in applicazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di abuso del processo conseguente alla mancata adesione alla proposta di definizione accelerata poi confermata.
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Nota della Redazione
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