L’avviso motivato per relationem e il contraddittorio rispettato escludono la nullità (Cass. civ. Sez. 5 n. 20175 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo motivazionale di cui agli artt. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e 56 del d.P.R. n. 633/1972 quando è motivato per relationem al processo verbale di constatazione regolarmente notificato al contribuente, senza che l’Amministrazione sia tenuta a riportarne integralmente il contenuto. La nullità della notificazione dell’avviso non consegue dalla mera illeggibilità della sottoscrizione dell’agente postale, salvo che il contribuente dimostri la non autenticità della firma o l’insussistenza della qualità dichiarata. Il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 risulta rispettato ove l’atto impositivo sia notificato dopo la scadenza dei sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento analitico-induttivo relativo all’anno d’imposta 2014, fondato sulle risultanze del processo verbale di constatazione redatto il 21/05/2018 e regolarmente consegnato alla società. L’atto impositivo, notificato il 27/12/2018, era stato successivamente rettificato in autotutela limitatamente allo scorporo dell’IVA dai corrispettivi delle vendite di fine stagione.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l’appello della società, ritenendo l’avviso correttamente motivato per relationem al p.v.c. e validamente instaurato il contraddittorio endoprocedimentale. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato separatamente le distinte censure. In relazione al primo e secondo motivo, concernenti il difetto di motivazione dell’atto impositivo e della sentenza, la ricorrente aveva dedotto in modo cumulativo e contraddittorio vizi di natura processuale e sostanziale, quali l’omessa pronuncia, la motivazione apparente e l’errore di diritto, senza consentirne l’esame separato. Tale mescolanza di censure è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, non risultando separata la trattazione delle doglianze relative alle norme processuali da quelle sostanziali.
Sul merito della motivazione per relationem, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’avviso è legittimo quando l’Amministrazione abbia posto il contribuente in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali. L’obbligo di allegazione degli atti richiamati, ex art. 7 della legge n. 212/2000, va correlato alla finalità integrativa della motivazione: il contribuente ha diritto di conoscere gli atti necessari a integrarla, non quelli il cui riferimento abbia valore meramente narrativo o il cui contenuto essenziale sia già riportato nell’atto noto.
Quanto al terzo motivo, relativo alla dedotta inesistenza della notifica per l’indecifrabilità della sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento, la Corte ha escluso il vizio, applicando il consolidato principio per cui la nullità dipende dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario e non dalla semplice illeggibilità della firma, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare la non autenticità della sottoscrizione.
Il quarto motivo, concernente la violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, è stato rigettato: il p.v.c. era stato notificato il 21/05/2018 e l’avviso il 27/12/2018, con ampio rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. La società non aveva peraltro presentato osservazioni nel termine. La Corte ha infine escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte EDU, risultando rispettato il termine e documentato l’effettivo espletamento del contraddittorio. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della soccombente anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
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Nota della Redazione
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