La decadenza triennale si applica ai soli ratei antecedenti il triennio dalla domanda di riliquidazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19001 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza triennale introdotta dall’art. 38, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, si applica anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Tale decadenza opera esclusivamente sui ratei maturati anteriormente al triennio rispetto alla domanda giudiziale, e non sull’intero diritto alla riliquidazione. Il meccanismo della decadenza mobile previsto dall’art. 6 del decreto-legge n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991, ha portata generale e si applica anche alla domanda di riliquidazione della pensione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva riconosciuto a un pensionato il diritto alla riliquidazione della pensione, con conseguente condanna dell’Istituto nazionale della previdenza sociale al pagamento delle differenze per il periodo dal maggio 2012 al 31 dicembre 2020.
L’INPS ha impugnato la decisione in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e dell’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991. Il ricorrente sosteneva che la decadenza triennale dovesse colpire integralmente il diritto alla riliquidazione, e non solo i ratei anteriori al triennio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, disattendendo la tesi dell’Istituto. In primo luogo, la Corte ha confermato che la decadenza triennale introdotta dal d.l. n. 98 del 2011 si applica anche alla riliquidazione di trattamenti pensionistici già in essere, ma con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto, in conformità ai principi generali in materia di termini.
La Corte ha poi precisato che la decadenza opera soltanto sulle differenze sui ratei maturati che precedono il triennio dalla domanda giudiziale, richiamando il proprio consolidato orientamento (Cass., sez. lav., 17 giugno 2021, n. 17430). Il meccanismo della decadenza mobile di cui all’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 non riguarda solo la domanda di pensione, ma ha portata generale, potendosi applicare anche alla domanda di riliquidazione.
Tale interpretazione, secondo la Corte, è avvalorata dalla ratio legis e dalla finalità di incidere unicamente sui ratei pregressi, oltre che dai principi affermati dalla Corte Costituzionale, che ha sempre considerato il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza.
La Corte ha infine rilevato che l’accoglimento della tesi dell’Istituto produrrebbe una pensione decurtata per sempre contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze, mentre la decadenza mobile realizza un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo. Il Collegio ha dato continuità a tali principi, ormai consolidati, citando le successive pronunce del 2025 e del 2026.
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Nota della Redazione
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