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Omessa pronuncia sull’appello incidentale in tema di interessi usurari (Cass. civ. Sez. I n. 26484 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida quando non contenga espressioni univocamente incompatibili con la proposizione dell’impugnazione, essendo sufficiente il riferimento al procedimento davanti alla Corte di legittimità. In tema di interessi usurari, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia nei rapporti anteriori all’entrata in vigore dell’art. 2 bis d.l. n. 185/2008, va effettuata la comparazione separata tra tasso effettivo globale e commissioni di massimo scoperto, compensando l’eccedenza della CMS rispetto alla CMS soglia con il margine residuo degli interessi. Il giudice d’appello che non si pronunci sul motivo relativo alla statuizione restitutoria fondata sull’art. 1815, secondo comma, cod. civ. viola l’art. 112 cod. proc. civ. e la sentenza è cassata con rinvio.

Il Fatto

Il ricorrente, correntista di un istituto di credito dal 1994, ha convenuto in giudizio la banca davanti al Tribunale, deducendo che negli anni 2005 e 2006 erano stati applicati interessi usurari sul conto corrente e chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Espletata la consulenza tecnica, il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda, condannando la banca a restituire una somma determinata sottraendo dagli importi pagati a titolo di commissioni la parte di interessi rimasti entro la soglia. La Corte d’Appello ha respinto il gravame, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 16303/2018. Il correntista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di difetto di procura speciale, sollevata dalla controricorrente. Il rilievo muove dal fatto che l’atto, sottoscritto digitalmente e allegato alla PEC di notifica, contiene un richiamo generico al procedimento davanti alla Corte di cassazione, senza specifico riferimento al provvedimento impugnato.

Il motivo è infondato. La Corte richiama il principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura presuppone la presenza di espressioni incompatibili con l’impugnazione e l’assenza di ogni riferimento al provvedimento. Nel caso concreto mancano espressioni di segno contrario, sicché la procura deve ritenersi valida, in linea con Sezioni Unite n. 2077/2024 e con i successivi arresti di legittimità.

Il primo motivo, con cui si deduce la violazione del giudicato interno sull’accertamento dell’usurarietà, è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il giudice d’appello non ha escluso il superamento complessivo del tasso soglia, ma si è limitato a verificare la correttezza della quantificazione dell’indebito secondo il criterio delle Sezioni Unite n. 16303/2018. Tale principio impone la comparazione separata tra tasso effettivo globale e CMS rispetto ai rispettivi valori soglia, con compensazione dell’eccedenza della commissione con il margine residuo degli interessi.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte d’Appello non si è pronunciata sul motivo di gravame relativo alla statuizione restitutoria, incentrato sull’art. 1815, secondo comma, cod. civ., secondo cui, in presenza di interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi non sono dovuti. Il ricorrente aveva chiesto la restituzione di tutte le somme percepite a titolo di interessi e commissioni, non soltanto della parte eccedente la soglia.

Integra così la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su domanda ritualmente introdotta in appello. Il terzo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio per nuovo esame, con rimessione al giudice di rinvio della regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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