Compensi dei liquidatori e atti di straordinaria amministrazione nel concordato preventivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 23641 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di atti compiuti in pendenza di una domanda di concordato preventivo, la valutazione del carattere di ordinaria o di straordinaria amministrazione deve essere compiuta con riferimento all’interesse della massa dei creditori, e non dell’imprenditore insolvente: atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell’impresa possono assumere un diverso connotato se compiuti nel contesto procedimentale attivato dalla domanda. Ne consegue che il pagamento di compensi agli organi sociali, ancorché deliberato dall’assemblea, richiede la verifica della sua compatibilità con l’interesse dei creditori. Tutti i beni del debitore, e non soltanto una parte del suo patrimonio, devono essere destinati all’adempimento del concordato preventivo liquidatorio. La violazione degli obblighi concordatari esclude l’esonero dall’azione revocatoria previsto dall’art. 67, comma 3, lettera e), legge fall. per i pagamenti posti in essere in esecuzione del concordato preventivo.
Il Fatto
La società dichiarata fallita era stata ammessa al concordato preventivo liquidatorio, poi risolto. Il fallimento agì contro i liquidatori per il recupero dei compensi percepiti sia in pendenza della domanda di concordato, sia dopo l’omologazione: per i primi, invocando l’inefficacia degli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria; per i secondi, esercitando l’azione revocatoria per gli atti compiuti nel periodo sospetto. Il tribunale accolse la domanda e la corte d’appello confermò. I liquidatori hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità dei primi tre motivi, concernenti l’inefficacia dei compensi percepiti in pendenza del concordato. In particolare, ha rilevato che i ricorrenti hanno impostato la questione del confine tra ordinaria e straordinaria amministrazione in termini generali e astratti, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che richiamava il principio per cui quel confine va tracciato in base a criteri diversi a seconda che si abbia riguardo a un’impresa in fisiologico esercizio oppure a un’impresa in crisi. La Corte ha ricordato il principio già affermato da Cass. n. 14713/2019, condiviso da Cass. S.u. n. 42093/2021, per il quale anche atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione possono assumere un diverso connotato se compiuti nel contesto procedimentale attivato dalla domanda di concordato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato la discrasia tra il vizio denunciato (omessa pronuncia) e l’illustrazione che prospettava un difetto di motivazione. Ha comunque evidenziato che la critica non si confrontava con il dato, emergente dalla sentenza impugnata, che l’originaria proposta di concordato era stata modificata in seguito ai rilievi del tribunale, sicché tutti i beni della società, compresi i canoni di locazione, erano destinati all’adempimento concordatario. Costituisce principio fondamentale, ha aggiunto la Corte, che tutti i beni del debitore debbano essere destinati all’adempimento del concordato preventivo liquidatorio, come già statuito da Cass. n. 26005/2018.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la medesima ragione assorbente: il concordato omologato non prevedeva alcuna esclusione di parte dell’attivo dalla cessio bonorum. Quanto al quarto e al quinto motivo, relativi all’azione revocatoria dei pagamenti successivi all’omologazione, la Corte ha ritenuto che i pagamenti dei compensi costituissero atti di inadempimento del concordato, il che esclude l’applicabilità dell’esonero previsto per i pagamenti posti in essere in esecuzione del concordato medesimo. La Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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