Revocatoria fallimentare e cessione del ramo d’azienda: onere probatorio del trasferimento del conto (Cass. civ. Sez. 1 n. 4222 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di azione revocatoria fallimentare, il cessionario dell’azienda è obbligato alla restituzione del pagamento revocato, ai sensi dell’art. 2560, comma 2, cod. civ., solo ove il debito risulti dai libri contabili obbligatori. La titolarità della posizione soggettiva passiva è elemento costitutivo della domanda e grava sull’attore, mentre il cessionario convenuto ha l’onere di provare l’elemento impeditivo del trasferimento del rapporto contrattuale in epoca precedente alla cessione. La mancanza di data certa di una scrittura privata, ex art. 2704 cod. civ., è eccezione in senso lato e può essere sollevata anche in appello, così come la deduzione della violazione dell’art. 118 T.U.B. che attiene all’efficacia della modifica contrattuale. È invalida la motivazione che, dopo aver dichiarato l’inammissibilità di una censura, la esamini comunque nel merito con argomenti inidonei a esprimere l’iter logico seguito.
Il Fatto
La società in amministrazione straordinaria aveva agito contro la banca convenuta, quale cessionaria del ramo d’azienda, per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente nel periodo sospetto, ex art. 67, comma 2, l. fall.. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva, ritenendo che il rapporto non fosse stato ricompreso nella cessione. La Corte d’appello, confermando la decisione, aveva valorizzato una certificazione notarile e gli estratti conto prodotti in sede di insinuazione al passivo per dimostrare che il conto era stato trasferito da una filiale all’altra prima della cessione del ramo d’azienda. La società ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, concernenti la ripartizione dell’onere probatorio e l’opponibilità degli estratti conto. La Corte ha rilevato che l’attore deve dimostrare la titolarità del rapporto, ma che, una volta provata l’iniziale inclusione del conto nel ramo ceduto, spetta al cessionario convenuto provare l’evento modificativo del trasferimento del rapporto. Tale trasferimento non può essere desunto da documentazione di formazione unilaterale priva di data certa, che sia inopponibile alla procedura ex art. 2704 cod. civ..
La Corte ha quindi affermato che la mancanza di data certa costituisce un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio e, pertanto, proponibile per la prima volta in appello. Analogamente, la violazione dell’art. 118 T.U.B. in relazione al trasferimento del conto non è un’eccezione in senso stretto: poiché attiene al fondamento della domanda, è anch’essa rilevabile d’ufficio. La Corte ha cassato la sentenza anche per vizio di motivazione in ordine alla valorizzazione di documenti unilaterali, che non possono provare un trasferimento che richiede il necessario coinvolgimento del correntista.
Da ultimo, i giudici di legittimità hanno dichiarato l’assorbimento delle altre censure e disposto il rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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