Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di successivo rilascio del permesso in sanatoria (TAR Lombardia n. 3140 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio, in corso di giudizio, del permesso di costruire in sanatoria da parte dell’Amministrazione comunale determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’adozione del provvedimento favorevole posteriormente all’instaurazione del giudizio priva il ricorrente di ogni residua utilità ai fini della decisione nel merito. L’accoglimento della domanda di annullamento del diniego tacito, successivamente rimosso dall’Amministrazione, non potrebbe, infatti, produrre alcun effetto utile per il ricorrente che ha già ottenuto il bene della vita richiesto. La mancata corresponsione tempestiva del contributo di costruzione, versato solo in data successiva a quella di proposizione del ricorso, costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una cooperativa sociale, ente del Terzo Settore convenzionato con un ospedale, aveva ottenuto nel 2020 il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un padiglione di 184 mq all’interno della struttura ospedaliera. L’intervento, riguardando un’opera di interesse generale in attuazione di strumenti urbanistici, non prevedeva la corresponsione del contributo di costruzione.
I lavori erano stati avviati e completati dopo che il titolo edilizio era divenuto inefficace per mancata comunicazione dell’inizio dei lavori entro il termine di un anno. La società aveva pertanto presentato, in data 4 novembre 2025, un’istanza di sanatoria al competente Sportello Unico Edilizia. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni senza che l’Amministrazione si fosse pronunciata, si era formato il silenzio-rifiuto, avverso il quale la cooperativa aveva proposto ricorso chiedendo anche la condanna del Comune all’adozione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che, in data 4 giugno 2026, l’Amministrazione comunale aveva rilasciato in favore della ricorrente il permesso di costruire in sanatoria, come documentato in giudizio dalla difesa comunale e confermato dalla stessa difesa attorea.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ritenendo che la sopravvenienza del provvedimento favorevole avesse integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale sotteso alla domanda giudiziale e che nessuna ulteriore ragione residuasse per una decisione nel merito della controversia.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, valorizzando la circostanza che la ricorrente non aveva corrisposto tempestivamente il contributo di costruzione, versato soltanto il 13 maggio 2026, ossia in epoca successiva alla proposizione del ricorso. Tale comportamento ha giustificato, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione delle spese.
La decisione, resa all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, sfrutta la facoltà di definizione immediata del giudizio prevista dal citato art. 60 cod. proc. amm., attesa la completa formazione del contraddittorio e la superfluità di ulteriori attività istruttorie.
Nota della Redazione
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