L’inottemperanza all’ordine di demolizione è illecito permanente e la prescrizione decorre dalla demolizione (TAR Abruzzo n. 340 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito amministrativo consistente nell’inottemperanza all’ordine di demolizione, sanzionato ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, ha natura di illecito omissivo permanente. In applicazione del principio proprio del reato permanente, la prescrizione quinquennale di cui all’art. 28, legge n. 689/1981 decorre non già dall’infruttuosa scadenza del termine assegnato per ottemperare, ma dal giorno in cui cessa la situazione di illiceità, ossia dalla demolizione del manufatto abusivo ovvero dal conseguimento della sanatoria. Sino a quel momento il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo, senza che rilevi il ritardo nell’esercizio del potere.
Il Fatto
Con ordinanza del 17 gennaio 2019 il dirigente del Comune resistente intimava ai ricorrenti la rimozione di barriere in conglomerato cementizio posizionate sul confine del loro terreno, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. L’ordine, impugnato dinanzi al TAR, era confermato da sentenza passata in giudicato.
All’esito di un sopralluogo del 29 novembre 2022, nel quale era accertata la permanenza delle opere, il Comune emetteva l’ordinanza n. 12 del 6 giugno 2025, ingiungendo il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 20 mila ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti impugnavano il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 28, legge n. 689/1981 per intervenuta prescrizione del potere sanzionatorio, maturata, a loro dire, cinque anni dopo la scadenza dei novanta giorni assegnati per demolire.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, disattendendo la tesi dell’avvenuta prescrizione. L’illecito amministrativo dell’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce, secondo il giudice, un illecito omissivo permanente, distinto dall’abuso edilizio originario: la situazione antigiuridica cessa soltanto con la demolizione dell’opera ovvero con la sua sanatoria, non essendo configurabile alcuna terza via di cessazione.
Da tale natura permanente discende la regola della prescrizione: in forza del principio desunto dall’art. 158, primo comma, cod. pen., il termine quinquennale di cui all’art. 28, legge n. 689/1981 inizia a decorrere dal giorno in cui è cessata la permanenza, e non già dall’infruttuosa scadenza dei novanta giorni assegnati per ottemperare all’ordine di demolizione. Il Collegio ha richiamato a sostegno la giurisprudenza secondo cui il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo, senza necessità di motivare il ritardo.
Il Tribunale ha altresì chiarito che la tesi difensiva fondata sull’Adunanza Plenaria n. 16/2023 è frutto di una lettura non corretta: quella decisione riguarda l’applicabilità della sanzione alle ordinanze di demolizione antecedenti alla novella di cui alla legge n. 164/2014, e non ha affermato alcun termine quinquennale decorrente dalla scadenza dei novanta giorni. La giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato, citata in motivazione, conferma invece che la prescrizione persiste fino alla demolizione, attesa la natura permanente dell’illecito.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato e respinto, con compensazione integrale delle spese di lite per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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