Giudizio di ottemperanza inammissibile per credito anteriore al dissesto comunale (TAR Sicilia n. 176 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza diretto ad ottenere l’esecuzione di provvedimenti di condanna dell’ente locale al pagamento di somme di denaro rientra tra le azioni esecutive inibite dall’art. 248, comma 2, d. lgs. n. 267/2000 dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256. Ove il credito azionato, pur accertato in epoca successiva, tragga fonte da obbligazioni sorte anteriormente alla dichiarazione di dissesto, esso va soddisfatto esclusivamente in forma concorsuale mediante ammissione al passivo della gestione liquidatoria, in applicazione dell’art. 252, comma 4, d. lgs. n. 267/2000, come integrato dall’art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 140/2004. L’istante che alleghi l’esistenza di fondi vincolati è tenuto a provarla.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto al TAR l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa, definitivamente esecutivo, con cui il Comune era stato condannato al pagamento di somme per prestazioni contrattuali. La ricorrente ha domandato la fissazione di un termine perentorio per l’adempimento e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per essere in stato di dissesto, dichiarato con deliberazione consiliare del 25 ottobre 2022, e per rientrare il credito nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, trattandosi di spettanze per lavori aggiudicati con determina del 24 settembre 2020. In camera di consiglio la ricorrente ha replicato sostenendo che il Comune aveva effettuato un pagamento per le medesime prestazioni nel febbraio 2023, così venendo in rilievo somme vincolate.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 248, comma 2, d. lgs. n. 267/2000, che dal giorno della dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione del rendiconto preclude l’intrapresa o la prosecuzione di azioni esecutive per i debiti ricadenti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Tra tali azioni rientra anche il giudizio di ottemperanza volto all’esecuzione di condanne pecuniarie dell’ente, qualificato come misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore; sul punto il Collegio richiama propri precedenti, tra cui TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 27 gennaio 2023, n. 217 e TAR Sicilia, Catania, sez. II, 20 gennaio 2023, n. 164.
Il percorso argomentativo si completa con l’art. 252, comma 4, d. lgs. n. 267/2000, come integrato dall’art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 140/2004: rientrano nella competenza dell’organo di liquidazione i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente, ma non oltre l’approvazione del rendiconto.
Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2020, che ha ricondotto alla competenza dell’organo di liquidazione anche le obbligazioni sorte in seguito ma costituenti conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi, e l’Ad. Pl. n. 1 del 2022, che ha posto l’accento sulla ratio della gestione liquidatoria e sul rischio per le funzioni ordinarie dell’ente insolvente. Ne deriva che il credito va soddisfatto in forma concorsuale, secondo il principio della par condicio creditorum, come affermato anche da Cons. Stato, sez. V, n. 2452 del 2020 e C.G.A. n. 151 del 2024.
Nel caso concreto è incontestato che i crediti derivino da lavori aggiudicati con determina del 24 settembre 2020 e da contratto di appalto del 2 novembre 2020, dunque da fonte anteriore alla dichiarazione di dissesto del 25 ottobre 2022. Il credito può pertanto essere fatto valere solo mediante ammissione al passivo della gestione liquidatoria. L’argomento dei presunti fondi vincolati, oltre a essere infondato, non è stato provato dalla parte su cui incombeva l’onere della prova. Poiché il giudizio di ottemperanza è stato instaurato quando il dissesto era già dichiarato e non risulta dedotta l’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256, il ricorso è inammissibile. Le spese sono compensate per la peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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