Tariffe protesi e ausili in contrasto con i LEA: necessaria verifica nel merito (TAR Abruzzo n. 21 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 c.p.a. può essere accolta ai fini della sola fissazione della discussione del merito della controversia quando le questioni sollevate richiedano un approfondimento proprio della sede di merito. In tal caso, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il collegio fissa l’udienza di trattazione del ricorso, senza pronunciarsi nel merito dell’istanza di sospensione e con spese al definitivo.
Il Fatto
La Federazione Italiana Ausili per Ipovisione ha impugnato la delibera con cui la Regione Abruzzo ha approvato il tariffario per le prestazioni di assistenza protesica incluse negli elenchi 2A e 2B dell’allegato 5 al d.P.C.M. LEA 12 gennaio 2017. Il ricorso riguarda specificamente le tariffe relative ad alcune classi di ausili per la comunicazione e l’informazione, tra cui gli ausili per la vista, per la lettura e per il disegno e la scrittura, nonché alcune sottoclassi di dispositivi di ingresso alternativi, ritenute inadeguate rispetto ai costi effettivi di produzione e manutenzione. La ricorrente ha chiesto l’annullamento previa sospensione della delibera, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui la delibera n. 769 del 2024 recante il disciplinare regionale in materia di assistenza protesica.
La Motivazione della Corte
Il TAR, rilevata la propria giurisdizione e competenza, ha valutato che le questioni sottoposte al suo esame presentano profili di complessità che richiedono un approfondimento tipico della fase di merito. La scelta del collegio non è quella di pronunciarsi sull’istanza cautelare nel merito della fumus boni iuris e del periculum in mora, bensì di avvalersi dello strumento processuale previsto dall’ordinamento per i casi in cui la controversia necessiti di un esame completo e approfondito.
Il giudice amministrativo ha pertanto accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della fissazione dell’udienza di merito, fissando la discussione del ricorso per una data determinata. La decisione assume rilievo sistematico in quanto applica il meccanismo processuale che consente di convogliare la trattazione della controversia verso la definizione nel merito, senza che la fase cautelare si risolva in una pronuncia anticipata su questioni che presentano profili di particolare delicatezza.
In particolare, la natura delle questioni prospettate dalle parti riguarda l’adeguatezza delle tariffe regionali rispetto al sistema di erogazione dell’assistenza protesica definito a livello nazionale dai LEA, con possibili riflessi sulla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e sul diritto alla salute dei soggetti ipovedenti. La complessità di tali valutazioni non consente una delibazione sommaria propria della fase cautelare e giustifica la scelta di una trattazione piena della controversia nella sede di merito.
In conclusione, il TAR ha disposto la fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del ricorso, con spese al definitivo e con l’ordine di esecuzione dell’ordinanza da parte dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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