Procura generica congiunta digitalmente al ricorso: inammissibile nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 6034 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, il regime della procura alle liti è interamente regolato dal codice del processo amministrativo e dalle relative norme di attuazione, non applicandosi gli orientamenti maturati dal giudice ordinario. La procura, quando la legge ne esige la specialità ai sensi dell’art. 40, lett. g), c.p.a., deve essere riferita a una specifica controversia, dovendo sussistere un collegamento funzionale certo tra il mandato e il ricorso. Non è pertanto idonea a soddisfare tale requisito la procura rilasciata in forma generica su foglio separato e successivamente congiunta al ricorso dal difensore mediante strumento digitale, poiché tale attività di congiunzione avviene in un momento temporalmente successivo alla sottoscrizione, rendendo inverificabile l’effettiva volontà della parte di riferire il mandato a quella determinata lite. La specialità della procura non può ritenersi assorbita dalla mera allegazione informatica al ricorso, operando l’art. 8, comma 3, d.P.C.M. 22 maggio 2020 una fictio iuris che non può valere a sanare i vizi della procura stessa.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I° Centro recante l’approvazione del Piano municipale del commercio su area pubblica, nonché la conseguente determinazione dirigenziale, chiedendone l’annullamento.
Nel corso della trattazione della fase cautelare, il Tribunale segnalava alle parti la questione della genericità della procura alle liti, non recando l’atto alcuna indicazione sull’oggetto della controversia al quale si riferiva. La parte ricorrente deduceva, tuttavia, che la procura era stata unita digitalmente al ricorso notificato, circostanza che avrebbe dovuto determinarne la qualificazione in termini di procura speciale.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lazio dà atto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, richiamando l’orientamento accolto da Cons. Stato n. 9367 del 2024, secondo cui la congiunzione digitale della procura generica al ricorso sarebbe sufficiente a integrarne la specialità, e quello opposto, espresso da Cons. Stato n. 1346 del 2023, cui il Tribunale dichiara di aderire.
Il Collegio premette che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 11 del 2025) ha chiarito che il regime della procura alle liti nel processo amministrativo è interamente regolato dal codice del processo amministrativo, escludendo l’applicazione degli orientamenti maturati dal giudice ordinario. La funzione della procura speciale è quella di conferire al difensore lo ius postulandi con riferimento a una specifica controversia, non potendo sussistere dubbi sul collegamento funzionale tra l’atto e il ricorso.
Quanto alla procura generica apposta su foglio separato e successivamente congiunta al ricorso mediante strumento digitale, il Tribunale rileva che tale attività di congiunzione avviene in una fase temporalmente successiva alla sottoscrizione, rendendo inverificabile l’effettiva volontà della parte di riferire il mandato a quella determinata lite. La circostanza che la procura sia allegata al ricorso notificato non è quindi sufficiente a garantire la certezza del conferimento della rappresentanza tecnica in relazione alla specifica posizione giuridica azionata.
Il Collegio esclude che l’interpretazione accolta possa risolversi in un ostacolo all’esercizio del diritto di difesa, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui tale diritto non è leso dall’imposizione di oneri processuali ragionevoli, quali la redazione di una procura che rechi l’indicazione degli estremi della controversia. Il regime della specialità riflette l’esigenza di prevenire anomale sostituzioni processuali, tanto più rilevante nel processo amministrativo ove vengono in rilievo interessi pubblici connessi all’assetto delineato dal provvedimento impugnato. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale dichiara il ricorso manifestamente inammissibile con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., compensando le spese di lite in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente.
Nota della Redazione
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