Sanatoria della notifica anche per l’avviso di accertamento esecutivo (Cass. civ. Sez. V n. 12626 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto della sanatoria dei vizi della notificazione in conseguenza del raggiungimento dello scopo, disciplinato dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., riceve applicazione generalizzata anche nella materia tributaria, senza distinzione tra atti impositivi e atti esattivi. Esso opera pertanto non solo per la notificazione dell’avviso di accertamento, atto impositivo, e della cartella di pagamento, atto esattivo, ma anche per la notificazione dell’avviso di accertamento esecutivo, c.d. atto impoesattivo, che cumula in sé la funzione impositiva e quella esattiva. Non sussiste alcuna ragione per sottoporre l’atto impoesattivo a una disciplina diversa, né per attribuirgli la natura di provocatio ad opponendum. Il vizio della notificazione resta quindi sanato quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, e ciò indipendentemente dal fatto che all’avviso esecutivo non segua la notificazione di una cartella di pagamento.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale, nel settembre 2013 veniva notificato alla contribuente, esercente attività di intermediazione commerciale di macchinari, impianti industriali e navi, un avviso di accertamento esecutivo con cui si rettificava il reddito dichiarato ai fini Irpef, Iva e Irap per l’anno 2008, contestando operazioni commerciali relative a fatture emesse da una società. L’atto era consegnato al portiere dello stabile del domicilio della contribuente.

La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, deducendo l’inesistenza della notificazione e censure di merito. La CTP accoglieva il ricorso e annullava l’atto. L’Amministrazione finanziaria proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia riformava la decisione, ritenendo la notificazione regolarmente perfezionata per raggiungimento dello scopo e rigettando le censure di merito. La contribuente ricorreva allora per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso deduce la violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. e dell’art. 29 del d.l. n. 78 del 2010. Secondo la ricorrente, la sanatoria per raggiungimento dello scopo non sarebbe applicabile agli avvisi di accertamento esecutivi, perché l’atto impoesattivo avrebbe natura costitutiva e non di semplice provocatio ad opponendum.

La Corte premette il dato pacifico della vicenda: l’atto era stato consegnato al portiere dello stabile, senza prova della spedizione e consegna della raccomandata informativa, e la contribuente lo aveva impugnato entro il termine di sessanta giorni. Il quadro processuale è quindi quello di una notificazione irregolare, ma seguita dalla tempestiva impugnazione dell’atto.

Il nucleo argomentativo è netto. L’istituto della sanatoria del vizio per il raggiungimento dello scopo, disciplinato dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., ha portata generale e trova applicazione anche in materia tributaria, senza distinzione, in tema di notificazione, tra atti impositivi e atti esattivi. Esso opera per l’avviso di accertamento, come per la cartella di pagamento, secondo i precedenti richiamati dalla stessa Corte.

Da ciò discende che nessuna ragione induce a sottoporre l’atto impoesattivo, che cumula funzione impositiva ed esattiva, a una disciplina diversa. Né rileva che all’avviso esecutivo non segua la notificazione di una cartella di pagamento, potendo la notificazione del presupposto avviso essere contestata in sede di impugnazione dell’atto.

Il ricorso è pertanto rigettato. La Corte enuncia il principio di diritto secondo cui la sanatoria dei vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo si applica in modo generalizzato anche nella materia tributaria, con riferimento all’avviso di accertamento, alla cartella di pagamento e all’avviso di accertamento esecutivo. Le spese seguono la soccombenza e la ricorrente è condannata al pagamento del c.d. doppio contributo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *