Notifica appello tributario via PEC da registro IPA è valida (Cass. civ. Sez. V n. 12618 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’atto di appello nel processo tributario eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente impositore risultante dal registro IPA è correttamente eseguita e non inesistente. La disciplina speciale del processo tributario telematico, dettata dall’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dal d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, prevale sulla normativa generale richiamata dal giudice di appello. Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del d.m. n. 163 del 2013, per gli enti impositori l’indirizzo PEC per le notifiche è quello pubblicato nell’IPA. Il principio di specialità del rito tributario esclude l’applicazione delle disposizioni sulla utilizzabilità degli indirizzi PEC registrati presso il Registro PP.AA.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento notificato dal Comune per il pagamento della TARSU/TIA relativa all’anno 2013. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso limitatamente alla censura sull’omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Il contribuente, risultato parzialmente soccombente, proponeva appello davanti alla Commissione tributaria regionale. Il giudice di secondo grado lo dichiarava inammissibile per inesistenza della notifica. Riteneva, infatti, che alla data di notificazione dell’appello l’indirizzo PEC estratto dall’IPA non fosse utilizzabile, non essendo ancora applicabile la disciplina del d.l. n. 76 del 2020 che consente l’uso delle PEC registrate presso l’IPA solo se l’ente non abbia provveduto alla registrazione nel Registro PP.AA. Il contribuente ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente un’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività, sollevata ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ. L’eccezione è respinta perché non indica la data di pubblicazione della sentenza di primo grado, impedendo al Collegio ogni verifica. La questione centrale resta dunque quella della validità della notifica telematica.
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, dell’art. 16-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 5, 7 e 9 del d.m. n. 163 del 2013. Sostiene che la notifica nel rito tributario è regolata dalla disciplina speciale, che impone l’uso delle modalità telematiche e individua nell’IPA il registro di riferimento per gli enti impositori.
La Corte ritiene il motivo fondato. Richiama l’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione applicabile alla fattispecie, secondo cui le notificazioni tra le parti avvengono in via telematica secondo le disposizioni del d.m. n. 163 del 2013. L’art. 7, comma 5, del d.m. stabilisce che per gli enti impositori l’indirizzo PEC è quello individuato dall’art. 47, comma 3, del d.lgs. n. 82 del 2005, pubblicato nell’IPA.
Il Collegio valorizza la Circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016, che impone di fare riferimento agli elenchi pubblici dell’IPA e dell’INI-PEC per individuare gli indirizzi degli enti impositori. Richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-5 n. 12739 del 2020; Cass. Sez. 5 n. 15776 del 2023) sul processo tributario telematico.
Ne consegue che la notificazione dell’appello eseguita all’indirizzo risultante dal registro IPA non è inesistente, ma correttamente eseguita. La normativa richiamata dal giudice di appello non trova applicazione in virtù del principio di specialità del processo tributario. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al giudice di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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