Accesso difensivo alle offerte di gara per l’esclusa che impugna l’aggiudicazione (TAR Lazio n. 13242 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impresa esclusa da una procedura di gara per il mancato superamento del punteggio minimo assegnato all’offerta tecnica è equiparata, ai fini dell’interesse all’ostensione documentale, al partecipante la cui offerta non sia stata ritenuta adeguata, conservando un interesse attuale all’accesso alle offerte degli altri concorrenti. In materia di accesso difensivo, l’istante deve dimostrare non un generico interesse alla tutela in giudizio, ma la concreta necessità della documentazione richiesta, ravvisabile quando essa sia finalizzata a valutare la possibilità di contestare in appello profili specifici dell’offerta dell’aggiudicatario. Non spetta al giudice amministrativo compiere valutazioni sulla decisività del documento richiesto, salvo che emerga una evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il diniego parziale di accesso alla documentazione di gara e la propria esclusione dalla procedura indetta per l’affidamento degli spazi destinati a caffetteria e catering presso il complesso “Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone”. Con ordinanza cautelare, la domanda di annullamento del diniego era stata respinta perché non era ancora intervenuta l’aggiudicazione. Dopo l’adozione di quest’ultima, la società proponeva motivi aggiunti contro il provvedimento e presentava una nuova istanza di accesso alle offerte delle imprese ammesse, rimasta senza riscontro.
Avverso il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza, la società proponeva ricorso, deducendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla visione delle offerte degli altri partecipanti. Nel corso del giudizio, interveniva la sentenza della stessa sezione che, accogliendo la domanda subordinata di annullamento integrale della procedura, rigettava quella principale di annullamento dell’esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalla Fondazione, valorizzando la propria precedente decisione che ha qualificato l’esclusione per mancato superamento del punteggio minimo come soglia di sbarramento interna alla valutazione tecnica, assimilabile alle previsioni che individuano il contenuto minimo essenziale dell’offerta. Da tale qualificazione discende l’equiparazione della posizione dell’esclusa a quella del partecipante la cui offerta non sia stata ritenuta adeguata, con la conseguenza che l’interesse all’ostensione delle offerte altrui non può essere negato in radice.
Quanto all’accesso difensivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui l’istante è gravato dall’onere di allegare la concreta necessità della documentazione, non essendo sufficiente un generico riferimento alla tutela giurisdizionale. Nella specie, tale onere è stato assolto solo in relazione all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, essendo stata prospettata la necessità di acquisirla per valutare la possibilità di contestare in appello l’eccessiva durata temporale della proposta di allestimento degli spazi.
Il Collegio ha escluso di dover compiere valutazioni prognostiche sulla decisività del documento ai fini del giudizio di merito, precisando che un siffatto apprezzamento integrerebbe un’inammissibile ingerenza nelle scelte difensive della parte. L’accesso può essere negato solo in presenza di un esercizio pretestuoso o temerario, caratterizzato dalla radicale assenza dei presupposti legittimanti, evenienza non ravvisabile nella fattispecie.
Il ricorso è stato pertanto accolto limitatamente all’ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, con ordine alla Fondazione di consentirne la visione e l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale della domanda.
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Nota della Redazione
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