Sanzione edilizia alternativa alla demolizione calcolata al valore storico (Cons. Stato n. 10325 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, si determina applicando il costo di produzione stabilito dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 con esclusivo riferimento all’anno di ultimazione dell’opera abusiva. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 opera il parametro fisso dell’art. 14 della stessa legge; solo per le opere successive si applica il criterio del d.m. 18 dicembre 1998 richiamato dall’art. 22. Il principio di attualità della sanzione non giustifica rivalutazioni o aggiornamenti monetari, poiché la fonte primaria àncora il calcolo a un criterio temporale rigido e non a parametri mobili. La data di ultimazione costituisce criterio scriminante e deve risultare da certificazioni o comunque essere accertata.

Il Fatto

I proprietari di un fabbricato acquistato nel 2015 impugnavano il provvedimento con cui il Comune aveva quantificato in 157.633,58 euro la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione per abusi edilizi risalenti agli anni Sessanta. Il calcolo era stato effettuato applicando il costo base del d.m. 18 dicembre 1998, relativo agli immobili ultimati nel 1997.

Il TAR Emilia Romagna respingeva il ricorso sul presupposto che i costi di produzione vadano individuati con riferimento al momento di irrogazione della sanzione. I ricorrenti appellavano il solo capo relativo alla quantificazione, rinunciando espressamente agli altri motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende anzitutto atto della rinuncia all’impugnazione dei primi due motivi, sui quali si è formato il giudicato. Accoglie poi l’eccezione del Comune di inammissibilità delle censure concerning l’attualizzazione del costo e l’uso della superficie convenzionale, profili non introdotti con il terzo motivo di primo grado. L’esame resta quindi circoscritto al criterio di calcolo del costo di produzione.

Nel merito, la Sezione richiama l’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 e la legge n. 392/1978: per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 il costo base è fissato dall’art. 14, mentre per quelli successivi vale il decreto ministeriale previsto dall’art. 22. Il criterio è dunque squisitamente temporale.

Il Collegio ribadisce l’orientamento già espresso dalla stessa Sezione (sent. n. 3267 del 16 aprile 2025) e da Cons. Stato, sez. VI, n. 4463 del 10 giugno 2021, secondo cui la quantificazione è affidata ai parametri degli artt. 14-22 della legge del 1978. Il principio di attualità della sanzione opera quando non vi è altro da rimuovere o quando la sanzione è edittale e non ancorata a parametri mobili. Le tariffe del costo di costruzione valgono per l’avvenire e non retroagiscono al tempo dell’abuso.

Ne deriva che la data di ultimazione dell’opera, da comprovare mediante certificato di abitabilità o fine lavori, costituisce il criterio scriminante. L’art. 21 l.r. Emilia Romagna n. 23/2004 conferma il rinvio ai parametri statali fino all’approvazione della delibera regionale.

L’appello è quindi accolto nei limiti indicati: il terzo motivo di primo grado è fondato e l’ente dovrà rideterminare la sanzione secondo l’art. 14 della legge del 1978. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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