Rettifica del finanziamento PON illegittima se fuori dalle ipotesi tassative (Cons. Stato n. 10326 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rettifica di un finanziamento concesso nell’ambito di un programma PON è legittima solo nelle ipotesi tassativamente previste dalle Linee guida di cui all’Allegato alla Decisione C(2019) 3452 final del 14 maggio 2019. Il punto 14 del § 2.2 di tale Allegato concerne i casi in cui i criteri di selezione o le specifiche tecniche siano stati modificati durante la fase di selezione o ivi erroneamente applicati, con accettazione di offerte non idonee o rigetto di offerte che avrebbero dovuto essere accettate. Non integra pertanto quella fattispecie la modifica dei criteri intervenuta prima della fase di selezione, né l’ipotesi in cui i criteri risultino correttamente applicati. L’esercizio del potere di rettifica al di fuori del perimetro normativamente previsto è illegittimo e giustifica l’annullamento del provvedimento.

Il Fatto

Il Ministero dell’Interno ha rettificato nella misura del 25% il finanziamento concesso al Comune, nell’ambito del PON Legalità 2014-2020, per l’adeguamento e la messa in sicurezza di un campo sportivo. Secondo l’Amministrazione, i lavori erano stati affidati a un’impresa in possesso della qualifica OG1 e non delle qualifiche OS6 e OS24 previste nella documentazione di gara, senza una corretta applicazione dei criteri di selezione.

Il Comune ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed errata applicazione del punto 14 dell’Allegato alla Decisione C(2019) 3452 final. Il TAR, dopo una prima sospensione con riesame, ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata. Il Ministero ha proposto appello, contestando la lettura del punto 14 e il rilievo attribuito al principio di prevalenza del bando.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, ritenendo assorbente e non fondata la censura sull’ambito applicativo del punto 14 del § 2.2 delle Linee guida. La Corte muove da tre dati pacifici tra le parti: l’ammissione di offerte provenienti da operatori in possesso della qualifica OG1 derivava dall’indicazione di tale categoria nella lex specialis di gara, in contrasto con il Capitolato che manteneva la qualifica OS24; la modifica del requisito era stata pubblicata e portata a conoscenza di tutti i concorrenti; per l’esecuzione dei lavori era comunque sufficiente la qualifica generale OG1.

Su questa base il Collegio esclude che la condotta contestata al Comune rientri nella fattispecie del punto 14. La norma europea riguarda, infatti, i casi in cui i criteri di selezione o le specifiche tecniche siano stati modificati durante la fase di selezione o ivi erroneamente applicati, con conseguente accettazione di offerte non idonee o rigetto di offerte meritevoli di accoglimento.

Nel caso concreto, invece, i criteri sono stati correttamente applicati e, se modifica vi fu, essa intervenne prima della fase di selezione. La Corte ritiene persino discutibile che si sia trattato di una vera modifica, potendosi al più configurare un profilo di ambiguità o di contraddizione interna della lex specialis globalmente considerata.

Il potere di rettifica è stato quindi esercitato al di fuori dell’ipotesi per cui era normativamente e tassativamente previsto. Tale rilievo è sufficiente a confermare la decisione del primo giudice ed esonera il Collegio dall’esame degli ulteriori argomenti, tra cui l’incidenza del principio di prevalenza del bando sugli altri elementi costitutivi della disciplina di gara. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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