Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 2192 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla L. 30/1997. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedervi entro un termine perentorio e, in caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il diritto del docente alla carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015 costituisce posizione sostanziale azionabile in sede di ottemperanza. Il compenso del commissario non è liquidato quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 245/2024, ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023. Ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attivare la carta e a rifondere le spese di lite.

La sentenza è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione il 14 maggio 2024. Non essendo intervenuta l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, limitatamente alla mancata attivazione della carta, con esclusione del pagamento delle spese liquidate dal giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. Rileva la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra quella notifica e la notificazione del ricorso introduttivo, in conformità all’art. 114 cod. proc. amm. e all’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996.

Nel merito, il Tribunale osserva che non è controverso tra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione. Su questa premessa ordina all’Amministrazione di provvedervi, attivando in favore della ricorrente la carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto, entro il termine perentorio indicato in dispositivo.

Il Collegio accoglie altresì la richiesta di nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Lo individua nel Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale competente per materia, con facoltà di delega, incaricato di provvedere nei successivi sessanta giorni compiendo tutti gli atti necessari.

Quanto al compenso, il Tribunale esclude ogni liquidazione per l’attività commissariale, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

La regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza. Il Ministero è condannato alla refusione in favore della ricorrente, con liquidazione comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate, e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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