Sanzione antiriciclaggio oltre la domanda dell’appellante è ultrapetizione (Cass. civ. Sez. II n. 5805 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, il giudice dell’opposizione che riformi la misura irrogata non può applicare una sanzione pecuniaria di importo superiore a quella richiesta dall’Amministrazione appellante, incorrendo altrimenti in ultrapetizione, rilevabile d’ufficio. La misura del dispositivo non è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo quando non risulti ictu oculi dal confronto tra motivazione e parte dispositiva, non desumendosi con certezza la volontà dell’estensore di applicare l’importo argomentato in motivazione. La rideterminazione della sanzione in sede di rinvio deve avvenire nei limiti del principio della domanda e del favor rei di cui all’art. 69, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 231 del 2007.

Il Fatto

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze irrogava, con decreto sanzionatorio, una sanzione amministrativa a carico della responsabile di una filiale bancaria e, in solido, della banca, per aver omesso la segnalazione di operazioni finanziarie sospette poste in essere da un cliente nel triennio 2007-2009. La sanzione contestata dal Ministero ammontava al 10% dell’importo complessivo delle operazioni non segnalate.

Il Tribunale, pur rigettando l’opposizione nel merito, riduceva la sanzione alla misura minima edittale. Il Ministero appellava chiedendo il ripristino della misura originaria. La Corte d’Appello, applicando la disciplina sopravvenuta in nome del favor rei, rideterminava in dispositivo la sanzione in un importo notevolmente superiore a quello richiesto nell’atto di appello. I ricorrenti impugnavano la sentenza per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti contestavano, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e la violazione dei limiti edittali, lamentando che la sanzione applicata in secondo grado fosse di gran lunga superiore alla domanda di parte e alla stessa misura irrogata dal Ministero.

La Corte concentra l’analisi sul secondo e sul quarto motivo, ritenendoli fondati sotto il profilo dell’ultrapetizione, sostanzialmente dedotto dai ricorrenti. Rileva che, a fronte della specifica richiesta del Ministero appellante di ristabilire la sanzione nella misura indicata nel decreto, il giudice di merito aveva invece applicato un importo di gran lunga maggiore, oltre i limiti della domanda.

Il Ministero sosteneva che si trattasse di un mero errore materiale di calcolo, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., essendo il dispositivo in contraddizione con la motivazione. La Suprema Corte non condivide questa tesi. Il procedimento di correzione è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal semplice confronto tra la parte inficiata e le considerazioni in motivazione, quando il difetto derivi da mera svista o disattenzione (richiamando, tra le altre, Cass. Sez. II n. 12035 del 2011 e Cass. Sez. III n. 35093 del 2023).

Nel caso concreto la pronuncia impugnata non consente alcuna individuazione ictu oculi di una svista, perché la motivazione non offre elementi che facciano propendere con certezza verso un errore. Al contrario, il giudice di secondo grado aveva esplicitamente escluso quale disciplina più favorevole quella previgente, applicando l’art. 58 d.lgs. n. 231 del 2007 sulla base di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, statuizione passata in giudicato. La misura del dispositivo risulta quindi superiore alla somma richiesta nel petitum dall’Amministrazione appellante.

La sentenza è pertanto cassata sotto i motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà rideterminare l’importo nei limiti non solo del principio della domanda, ma anche del favor rei espresso dall’art. 69, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 125 del 2019, che richiama la legge vigente al momento della violazione se più favorevole, compresa l’applicabilità del pagamento in misura ridotta. I restanti motivi restano assorbiti.

Nota della Redazione

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