Sanzione condono: notifica entro il quinto anno dal 31.12.2011 (Cass. civ. Sez. V n. 22623 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il comma 5-ter dell’art. 2 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è strettamente connesso al precedente comma 5-bis. L’unico termine perentorio di quest’ultimo è quello del 31/12/2011, entro il quale l’amministrazione, in difetto di spontaneo adempimento, deve procedere all’iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute in relazione alla disciplina condonistica di cui alla legge n. 289/2002. Ne consegue che l’irrogazione della sanzione del 50 per cento di cui al comma 5-ter deve essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al 31/12/2011, nel rispetto del termine generale di decadenza dell’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997.

Il Fatto

La vicenda riguarda un contribuente che aveva aderito alla sanatoria di cui alla legge n. 289/2002. L’Agenzia delle entrate, con atto di contestazione, ha determinato in 11.720,59 euro la sanzione prevista dal comma 5-ter dell’art. 2 del d.l. n. 138/2011. Il contribuente ha impugnato l’atto e la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, condannando l’ufficio alle spese.

Anche l’appello dell’Agenzia è stato respinto. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che l’intimazione di pagamento delle somme concordate e non versate dovesse essere inviata improrogabilmente entro il 31.12.2011, mentre l’atto di contestazione era stato notificato il 28 novembre 2016, ben oltre quel termine. L’ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; il contribuente non si è costituito ed è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte esamina un difetto di intitolazione del motivo: nel ricorso manca il riferimento espresso al vizio tra quelli dell’art. 360 c.p.c., probabilmente per un errore materiale di collazione. La lettura complessiva dell’atto consente però di ricondurre la censura alla violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., secondo i criteri indicati da Sez. 3, ord. n. 20870 del 26/07/2024. La Corte richiama altresì Sez. 3, ord. n. 8208 del 28/03/2025, che ammette la qualificazione d’ufficio della questione per una ragione giuridica diversa, ma rileva che nel caso di specie si tratta solo di completare un’omissione materiale, senza modificare la doglianza.

Nel merito, il motivo è fondato. Il comma 5-bis e il comma 5-ter dell’art. 2 del d.l. n. 138/2011 sono strettamente avvinti. Il primo svolge una funzione sollecitatoria verso gli uffici, per recuperare gli importi ancora dovuti da chi aveva aderito al condono; tra i termini indicati, l’unico di natura perentoria è quello del 31/12/2011, perché solo per esso la legge usa l’avverbio “inderogabilmente”. Gli altri termini, di trenta giorni, non recano alcuna indicazione di perentorietà né sanzione decadenziale.

Da qui la conseguenza sul piano sistematico. Se il 31/12/2011 fosse anche il termine per notificare l’intimazione con cui si applica la sanzione del 50 per cento, quest’ultima non troverebbe mai applicazione, perché nel momento in cui l’amministrazione accerta l’inadempimento e avvia il recupero coattivo dovrebbe anche irrogare una sanzione che non sarebbe più in tempo a notificare. L’interpretazione letterale conferma la lettura: le “predette somme” su cui comminare la sanzione non sono quelle originariamente inadempiute, ma quelle iscritte a ruolo per il recupero coattivo entro il termine del comma 5-bis. La sanzione del 50 per cento è inoltre ulteriore e aggiuntiva rispetto a sanzioni e interessi già applicati.

La notifica dell’atto di contestazione, avvenuta il 28/11/2016, deve dunque ritenersi tempestiva, perché effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al 31/12/2011, come previsto dal termine generale di decadenza dell’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997. La pronuncia impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia – Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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