Sostituzione della sanzione demolitoria valutabile solo in fase esecutiva (C.G.A.R.S. n. 352 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abusi edilizi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 è riservata alla fase esecutiva del procedimento, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione. La norma ha valore eccezionale e derogatorio: non spetta all’Amministrazione verificare, prima di emettere l’ordine, se essa sia applicabile, ma incombe sul privato interessato dimostrare in modo rigoroso, in sede esecutiva, l’obiettiva impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme. La mera enunciabilità del comma 2 non determina l’illegittimità dell’ordine demolitorio né degli atti che lo confermano, poiché la sanzione pecuniaria presuppone la validità e l’efficacia di quello ripristinatorio.

Il Fatto

Un privato proprietario di un fabbricato aveva realizzato una sopraelevazione mediante chiusura di una preesistente tettoia in ferro con muri perimetrali in mattoni. Il Comune aveva emesso una prima ordinanza di demolizione nel 2011, respinto l’istanza di concessione in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e, nel 2019, una nuova ordinanza di demolizione e ripristino. Accertata l’inottemperanza, nel 2022 il Comune ha disposto l’immissione in possesso temporaneo per la demolizione in danno e applicato la sanzione pecuniaria di ventimila euro.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva accolto l’impugnazione annullando il provvedimento nella parte relativa all’acquisizione gratuita dell’area, sul presupposto che l’intervento integrasse ristrutturazione edilizia e ricadesse nell’art. 34, che non contempla l’acquisizione. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ricostruisce la distinzione tra totale difformità e parziale difformità richiamando la giurisprudenza amministrativa: la prima ricorre quando l’opera realizzata è integralmente diversa da quella assentita per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche, di utilizzazione o di ubicazione; la seconda quando l’intervento, pur contemplato dal titolo, è eseguito con modalità diverse, incidendo su elementi particolari e non essenziali.

Il Collegio ribadisce l’indirizzo consolidato: le disposizioni dell’art. 34 vanno interpretate nel senso che la sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria è valutata dall’Amministrazione nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione. In quella sede le parti possono dedurre il pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto della sostituzione, con la conseguenza che tale valutazione non incide sulla legittimità del provvedimento di demolizione. La norma è eccezionale e sul privato grava un onere dimostrativo rigoroso.

La sentenza di primo grado ha errato nel qualificare l’intervento come ristrutturazione e nel ritenere illegittima l’acquisizione: il provvedimento impugnato non aveva disposto alcuna acquisizione gratuita, comparendo la locuzione “area da acquisire temporaneamente” solo nella nota integrativa, e l’Amministrazione, pur citando erroneamente l’art. 31, aveva correttamente ricondotto la fattispecie all’art. 34, precisando che l’intervento di ripristino era finalizzato a riportare la situazione a quanto autorizzato.

Il Comune, nella nota di riscontro, non ha omesso di valutare il pregiudizio per le porzioni legittime, affermando che la demolizione non appariva idonea ad arrecare danni strutturali alle sottostanti strutture e richiedendo al privato una perizia asseverata per l’applicazione del comma 2. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e rigetto dell’impugnazione; le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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