Ottemperanza per il pagamento di somme: inammissibile se il titolo non è notificato alla PEC del Registro PP.AA. (TAR Lombardia n. 3922 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, atteso che tale giudizio costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata. La notifica del titolo esecutivo di formazione giudiziale, ai fini del decorso del predetto termine, deve essere effettuata presso il domicilio digitale dell’amministrazione debitrice estratto dal Registro delle PP.AA., ove esistente, ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2012. L’utilizzo di un diverso indirizzo PEC, indicato in un comunicato ministeriale privo di efficacia normativa, rende la notifica invalida e comporta la inammissibilità dell’azione di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, con emissione dei relativi buoni elettronici di importo pari a € 500,00 per ciascun anno, oltre interessi. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, l’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa.
La ricorrente proponeva quindi azione di ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. Il Ministero si costituiva con memoria formale. All’esito della camera di consiglio, il Collegio rilevava d’ufficio possibili profili di inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la disposizione di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza, in considerazione della sua natura di strumento di esecuzione forzata, allorquando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate da un giudicato. La previsione del termine dilatorio di centoventi giorni è finalizzata a consentire all’amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento spontaneo prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione.
Quanto alle modalità della notifica del titolo esecutivo, il Collegio ha osservato che, nel caso di notifica a mezzo posta elettronica certificata, è onere della parte creditrice individuare correttamente l’indirizzo digitale da utilizzare. La norma di riferimento è l’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012, che qualifica come pubblici elenchi, tra gli altri, il Registro delle PP.AA. e il ReGIndE. Il successivo comma 1-ter consente di fare legittimamente ricorso al domicilio digitale presente sul Registro IPA solo in caso di mancata indicazione dell’indirizzo nel Registro delle PP.AA.
Il TAR ha precisato che tale conclusione non è smentita dall’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994, come introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022, il quale si limita a ribadire, con funzione di raccordo, che la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo “individuato” ai sensi del citato art. 16-ter, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 179/2012, senza equiparare l’elenco IPA ai pubblici elenchi.
Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva inserito nel Registro delle PP.AA. il proprio indirizzo PEC da utilizzare quale domicilio digitale eletto ai fini delle notificazioni degli atti giudiziari. La notifica del titolo esecutivo era stata invece effettuata presso un diverso indirizzo PEC, indicato in un comunicato ministeriale con cui l’amministrazione invitava gli avvocati ad utilizzare gli indirizzi ivi previsti al solo dichiarato fine di “velocizzare” le procedure relative alle carte docenti. Tale atto organizzativo, privo di efficacia normativa, non può sostituire l’indirizzo elettronico primario dell’ente risultante dal Registro delle PP.AA.
Il Collegio ha infine escluso che la notifica presso la sede dell’Avvocatura dello Stato potesse surrogare l’incombente della notifica presso la sede reale dell’ente, essendo tale modalità prevista solo a fini processuali e non idonea a produrre gli effetti sostanziali di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. La mancata notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale corretto comporta che il termine dilatorio non abbia iniziato a decorrere, con conseguente inammissibilità dell’azione di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della difesa di mero stile dell’amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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