Sanzione disciplinare al detenuto 41-bis, controllo del magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 28011 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di decisione sul reclamo proposto dal detenuto avverso l’irrogazione di una sanzione disciplinare, il magistrato di sorveglianza e, in sede di legittimità, il giudice di cassazione devono limitarsi a un controllo di legittimità del provvedimento adottato dall’Amministrazione penitenziaria, di natura meramente amministrativa. L’ambito del sindacato è circoscritto alla verifica dell’osservanza delle norme riguardanti l’esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo che ha irrogato la sanzione, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa. Resta estranea a tale controllo ogni questione attinente al merito della sanzione, compresa la sua pretesa eccessività. Ne consegue che l’assenza di contestazioni del detenuto davanti al Consiglio di disciplina e la mancata valutazione di una memoria difensiva non integrano autonomo vizio, quando la procedura di contestazione risulti regolare.

Il Fatto

Un detenuto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis legge n. 354/1975 era stato sanzionato dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Parma, il 12 novembre 2021, con l’esclusione dalle attività comuni per otto giorni. La sanzione traeva origine da una conversazione, avvenuta la sera del 25 ottobre 2021, con un altro detenuto ristretto nella stessa struttura e sottoposto al medesimo regime differenziato.

Il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia respingeva l’impugnazione del detenuto; il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo con ordinanza del 22 ottobre 2024. Avverso tale ordinanza il detenuto proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure: l’estraneità della condotta al regolamento d’istituto, l’eccessività della sanzione e il difetto di difesa, per la mancata valutazione di una memoria difensiva trasmessa il 31 maggio 2024.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Sul primo motivo, il Collegio osserva che l’atto di impugnazione non individua singoli aspetti del provvedimento da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione della vicenda disciplinare presupposta, già vagliata dal Tribunale di sorveglianza nel rispetto delle emergenze processuali e del contenuto del rapporto redatto dagli agenti della Polizia penitenziaria.

Il Tribunale di sorveglianza, muovendo dalla disamina del rapporto disciplinare, aveva evidenziato la regolarità della procedura di contestazione e l’assenza di contestazioni formulate dal detenuto davanti al Consiglio di disciplina, che lo avevano posto nelle condizioni di difendersi dagli addebiti, ex art. 77, nn. 9 e 16, d.P.R. n. 230/2000. La Corte richiama il principio affermato da Sez. I n. 46051 del 04.11.2004 e da Sez. I n. 4776 del 25.01.2011, secondo cui l’ambito del controllo demandato al magistrato di sorveglianza è circoscritto alla verifica dell’osservanza delle norme sul potere disciplinare, sulla competenza dell’organo, sulla contestazione degli addebiti e sulla facoltà di discolpa, restando estraneo il merito.

L’infondatezza del primo motivo travolge i residui due, esaminati congiuntamente. La misura della sanzione è apparsa pienamente conforme agli addebiti ascritti, ai sensi degli art. 77, nn. 9 e 16, d.P.R. n. 230/2000, nemmeno contestati dal detenuto, discendendo dall’elevato disvalore della condotta intramuraria. La mancata contestazione degli addebiti in sede procedimentale rende priva di rilievo la doglianza sulla pretermissione della memoria difensiva.

Il Collegio ribadisce che sulle sanzioni disciplinari è preclusa al magistrato di sorveglianza ogni valutazione del merito dell’infrazione, richiamando il risalente principio di Sez. I n. 3006 del 28.04.1997. La conversazione, svolta con toni palesemente allusivi, destava i sospetti degli operatori di Polizia penitenziaria, anche perché i due colloquianti erano sottoposti al medesimo regime differenziato e discutevano di argomenti influenti sulla popolazione detenuta. L’elevato disvalore del comportamento giustifica la sanzione ed esclude la violazione dei parametri umanitari di cui all’art. 3 CEDU. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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